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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 16 e 8 della legge n. 223/1991 in materia di mobilità dei lavoratori. Le ordinanze del Tribunale di Chieti non hanno sufficientemente motivato la non manifesta infondatezza delle censure relative agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La legge n. 223/1991 disciplina la cassa integrazione guadagni, la mobilità e i trattamenti di disoccupazione. Alcune disposizioni concernono i requisiti contributivi e di anzianità per accedere all’indennità di mobilità. Il Tribunale di Chieti aveva sollevato dubbi sulla conformità costituzionale delle norme che escludevano o limitavano il trattamento per lavoratori che non avevano maturato determinati requisiti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Chieti ha sollevato, con più ordinanze riunite, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, in riferimento agli artt. 2 (doveri di solidarietà), 3 (eguaglianza) e 38 (diritto alla previdenza) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione non hanno adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza: si limitano a enunciare il dubbio di costituzionalità senza argomentare in modo sufficiente perché le norme impugnate violerebbero i parametri invocati.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente si limita a enunciare il sospetto di incostituzionalità senza sviluppare un’argomentazione sufficiente a dimostrare la non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Cosa significa «non manifesta infondatezza»?
Per sollevare una questione di legittimità costituzionale il giudice deve ritenere che il dubbio di incostituzionalità non sia palesemente privo di fondamento, ossia deve motivare almeno in modo sommario perché la norma potrebbe essere incostituzionale.
Cos’è l’indennità di mobilità?
Era un sussidio economico per i lavoratori licenziati collettivamente da imprese in crisi, disciplinato dalla legge n. 223/1991. È stata progressivamente superata dalla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) introdotta con il Jobs Act del 2015.
Può il Tribunale riproporre la stessa questione?
Sì, con un’ordinanza più argomentata che illustri in modo congruo la non manifesta infondatezza. La pronuncia di manifesta inammissibilità non preclude una nuova rimessione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale
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