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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4, della legge regionale lombarda n. 12 del 2005, come modificato dalla legge regionale n. 12 del 2006, nella parte in cui ha ridotto da cinque a tre anni il termine di efficacia delle misure di salvaguardia urbanistica. Il Governo contestava l’irragionevolezza della riduzione del termine e l’assenza di disposizioni transitorie.
Di cosa si tratta
Le misure di salvaguardia urbanistica vietano il rilascio di permessi di costruire per interventi in contrasto con piani urbanistici adottati ma non ancora approvati, per il tempo necessario all’approvazione. La Regione Lombardia aveva prima stabilito un termine quinquennale e poi, con la legge del 2006, lo aveva ridotto a tre anni, salvo il caso di sottoposizione dello strumento alla competente amministrazione entro un anno dalla pubblicazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale lombarda 14 luglio 2006, n. 12, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la modifica del termine fosse irragionevole e che la mancanza di norme transitorie creasse un «buco temporale» pregiudizievole per la pianificazione urbanistica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta del legislatore regionale di ridurre il termine delle misure di salvaguardia da cinque a tre anni rientra nella discrezionalità legislativa in materia di governo del territorio e non è manifestamente irragionevole, posto che la norma si allinea ai termini previsti dalla legislazione statale di principio.
Il principio
In materia di governo del territorio, il legislatore regionale dispone di discrezionalità nella modulazione dei termini delle misure di salvaguardia urbanistica, nel rispetto dei principi fondamentali statali. La riduzione del termine di efficacia delle misure di salvaguardia non è irragionevole quando si allinea alla legislazione statale di riferimento.
Domande e risposte
Cosa sono le misure di salvaguardia urbanistica?
Sono misure che vietano il rilascio di permessi di costruire per interventi in contrasto con i piani urbanistici adottati (ma non ancora approvati), per preservare l’efficacia degli strumenti di pianificazione in itinere. Servono a impedire che si costruisca in difformità dai piani futuri.
Perché la Regione Lombardia ha ridotto il termine da cinque a tre anni?
La Regione ha scelto di allinearsi ai termini previsti dalla normativa statale (d.P.R. n. 380/2001), che prevede appunto tre anni come termine base, con possibilità di proroga a cinque anni in caso di sottoposizione tempestiva dello strumento all’approvazione. Era anche una risposta alle critiche sul blocco eccessivamente lungo delle trasformazioni edilizie.
Il Governo può impugnare le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale?
Sì: il Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri, può impugnare in via principale le leggi regionali entro 60 giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale, per contrasto con la Costituzione o con la legislazione statale concorrente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza della scelta legislativa regionale
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione nella pianificazione urbanistica
- Art. 117 della Costituzione — governo del territorio come materia di competenza concorrente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.