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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione sull’art. 219 c.p. (assegnazione a casa di cura e custodia), sollevata per consentire al giudice di sostituire la misura detentiva con misure meno restrittive per il seminfermo di mente pericoloso, è dichiarata inammissibile perché il rimettente non ha valutato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme già tracciata dalla Corte.

Di cosa si tratta

L’art. 219 c.p. prevede che al condannato riconosciuto seminfermo di mente (vizio parziale di mente) si applichi obbligatoriamente, in aggiunta alla pena, la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trapani dubitava che questa obbligatorietà fosse costituzionale, chiedendo che il giudice potesse sostituire il ricovero con una misura non detentiva più adatta alle condizioni del soggetto.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 219 del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e custodia, una diversa misura di sicurezza idonea ad assicurare adeguate cure e a fronteggiare la pericolosità sociale. Parametri: artt. 3 e 32 Cost. Rimettente: GUP Tribunale di Trapani.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione. Il rimettente, pur conoscendo la sentenza n. 253/2003 (che ha dichiarato incostituzionale l’automatismo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ex art. 222 c.p.), non ha valutato se quella sentenza permettesse già un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 219 c.p., che avrebbe consentito di superare i dubbi di costituzionalità senza una nuova pronuncia additiva.

Il principio

Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se la norma sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione che consenta di superare il dubbio. Il principio elaborato nella sentenza n. 253/2003 (nessun automatismo nelle misure di sicurezza detentive) è già applicabile — in via interpretativa — anche alla casa di cura e custodia ex art. 219 c.p.

Domande e risposte

Cos’è la casa di cura e custodia?

È una misura di sicurezza detentiva (art. 215, co. 2, n. 2, c.p.) applicata ai condannati riconosciuti seminffermi di mente (art. 89 c.p.) che siano pericolosi socialmente. La struttura è intermedia tra il carcere ordinario e l’ospedale psichiatrico giudiziario (ora residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, REMS).

Cosa ha stabilito la sentenza n. 253/2003 della Corte?

Ha dichiarato incostituzionale l’automatismo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.), statuendo che il giudice deve poter scegliere la misura di sicurezza più adeguata, compresa la libertà vigilata, quando questa è sufficiente a tutelare la società e le esigenze terapeutiche del soggetto.

Il principio della sentenza 253/2003 vale anche per la casa di cura e custodia?

Sì: la Corte lo afferma esplicitamente in questa sentenza (n. 208/2009), rilevando che la casa di cura e custodia è anch’essa misura detentiva e segregante. Il rimettente avrebbe dovuto applicare quel principio in via interpretativa, senza richiedere una nuova pronuncia additiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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