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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sugli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Di cosa si tratta

L’imputato chiedeva la messa alla prova solo dopo che, su sua sollecitazione, il fatto fosse stato diversamente qualificato dal giudice, così da rientrare tra i reati che ammettono l’istituto. Le norme processuali non prevedevano espressamente questa possibilità in esito al giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni sugli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la messa alla prova dopo la diversa qualificazione del fatto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione (sentenza interpretativa di rigetto).

Il principio

Correttamente interpretate, le norme processuali non impediscono di valutare la messa alla prova anche quando il fatto sia stato diversamente qualificato: di qui la non fondatezza nei sensi indicati in motivazione.

Domande e risposte

La Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 464-bis e 521 cod. proc. pen.?

No: ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con una pronuncia interpretativa di rigetto.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Chi aveva sollevato le questioni?

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania.

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