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La sentenza n. 241/2012 decide le questioni di quattro Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) sul decreto-legge n. 138/2011, la manovra finanziaria estiva 2011. La Corte dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, in parte l’inammissibilità e in parte la non fondatezza, chiarendo i limiti del patto di stabilità sulle autonomie differenziate.
Di cosa si tratta
Le quattro Regioni a statuto speciale avevano impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 138/2011 (convertito con l. n. 148/2011), in particolare l’art. 1 co. 6 (anticipazione della riduzione delle agevolazioni fiscali) e l’art. 2 (contributo di solidarietà, patto di stabilità interno, contenimento delle spese degli enti locali). Le questioni erano fondate sulle rispettive norme statutarie che garantiscono quote di gettito fiscale e forme di autonomia finanziaria differenziate.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 1 co. 6 e 2 del d.l. n. 138/2011 convertito con l. n. 148/2011. Parametri: artt. 3, 117 e 119 Cost., statuti speciali di Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna con le relative norme di attuazione. Rimettenti: Regione autonoma Valle d’Aosta (ric. n. 135/2011), Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 139/2011), Regione siciliana (ric. n. 140/2011), Regione autonoma Sardegna (ric. n. 160/2011).
La decisione della Corte
La Corte: 1) dichiara cessata la materia del contendere sull’art. 1 co. 6, abrogato da successivo ius superveniens prima ancora di produrre effetti; 2) dichiara non fondate le questioni sul contributo di solidarietà e sulle disposizioni sul patto di stabilità, ritenendo applicabili le clausole di salvaguardia degli statuti speciali (art. 19-bis del d.l.); 3) dichiara non fondate le questioni dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 35-octies della Regione siciliana, per inapplicabilità delle norme alla Regione per effetto della clausola di salvaguardia; 4) accoglie parzialmente alcune questioni della Friuli-Venezia Giulia sul riparto del gettito tributario.
Il principio
Le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle manovre finanziarie statali si applicano alle Regioni a statuto speciale solo nella misura compatibile con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. La clausola di salvaguardia inserita nelle manovre è strumento necessario per contemperare l’esigenza di risanamento finanziario con le autonomie differenziate costituzionalmente garantite.
Domande e risposte
Cosa sono le clausole di salvaguardia nelle manovre finanziarie?
Sono disposizioni che subordinano l’applicabilità della manovra alle Regioni a statuto speciale al rispetto dei loro statuti e delle norme di attuazione. Nel caso del d.l. n. 138/2011, l’art. 19-bis prevedeva espressamente tale salvaguardia per la generalità delle disposizioni.
Il contributo di solidarietà sui redditi alti spettava anche alle Regioni speciali?
La Corte ha ritenuto che il contributo di solidarietà (3% sul reddito superiore a 300.000 euro) costituisse una sovrimposta IRPEF. Per alcune Regioni speciali (es. Sardegna) tale gettito avrebbe dovuto essere attribuito pro-quota alla Regione in base allo statuto, ma la Corte ha risolto la questione caso per caso valutando l’effettiva applicabilità della norma a ciascuna Regione.
Cosa significa cessazione della materia del contendere su una norma finanziaria?
Significa che la norma impugnata è stata modificata o abrogata prima di produrre effetti concreti: non vi è dunque più alcun pregiudizio da eliminare, e il giudizio perde il proprio oggetto.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, richiamato per il coordinamento della finanza pubblica
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