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Con l’ordinanza n. 24/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione sollevata in materia di mandato d’arresto europeo.
Di cosa si tratta
Il mandato d’arresto europeo (MAE) e’ lo strumento con cui gli Stati membri dell’Unione europea si consegnano reciprocamente le persone ricercate per l’esecuzione di una pena o per sottoporle a procedimento penale. La legge italiana che attua la decisione quadro europea prevede ipotesi in cui la consegna puo’ essere rifiutata, ad esempio per favorire l’esecuzione della pena in Italia. La Corte d’appello di Napoli, chiamata a decidere su un caso di consegna, ha sollevato una questione di legittimita’ costituzionale su una di queste disposizioni. La Corte costituzionale, pero’, non e’ entrata nel merito: ha riscontrato vizi tali da rendere la questione manifestamente inammissibile. La vicenda mostra il rigore con cui la Corte verifica i presupposti delle questioni che le vengono sottoposte: se il giudice non ricostruisce correttamente il quadro normativo o non motiva adeguatamente la rilevanza, la questione non puo’ essere esaminata.
La questione di legittimita’ costituzionale
Era impugnato l’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo), come sostituito dal d.lgs. n. 10 del 2021, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sezione quarta penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale. Non vi e’ stata quindi una decisione nel merito sulla compatibilita’ della norma con la Costituzione.
Il principio
La questione di legittimita’ costituzionale e’ manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non ricostruisce correttamente il quadro normativo o non motiva in modo adeguato la rilevanza e i termini del dubbio: la Corte non puo’ supplire a tali carenze.
Domande e risposte
La Corte ha detto se la norma sul MAE e’ incostituzionale?
No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza esaminarne il merito.
Cosa significa manifesta inammissibilita’?
Significa che la questione presenta vizi evidenti, ad esempio nella ricostruzione delle norme o nella motivazione della rilevanza, che impediscono alla Corte di pronunciarsi nel merito.
Il giudice puo’ riproporre la questione?
In linea di principio si’, se la riformula correttamente superando le ragioni di inammissibilita’ rilevate dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili, invocati a sostegno della questione.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 27 della Costituzione — funzione della pena.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.