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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia sull’art. 18 della legge sul mandato d’arresto europeo, che pone come causa ostativa alla consegna la mancanza di limiti massimi di carcerazione preventiva nel Paese richiedente. La questione era carente di adeguata motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Venezia era stata investita di una richiesta di applicazione di misura cautelare in relazione a un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. Il sistema tedesco prevede limiti temporali alla custodia cautelare solo fino alla sentenza di primo grado. Il giudice rimettente dubitava che ciò fosse compatibile con le garanzie costituzionali italiane, in particolare con i principi di uguaglianza e di conformità agli obblighi internazionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui pone come causa ostativa alla consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo la mancata previsione, nella legislazione dello Stato emittente, di limiti massimi della carcerazione preventiva.
La decisione della Corte
La Corte, con relatore il giudice Giovanni Maria Flick, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non aveva sufficientemente argomentato perché la norma censurata dovesse necessariamente applicarsi al caso concreto.
Il principio
Il giudice rimettente che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare in modo puntuale sia la rilevanza della questione (ovvero la necessità di applicare la norma censurata nel giudizio a quo) sia la non manifesta infondatezza. L’omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza determina l’inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Cosa è il mandato d’arresto europeo?
Il mandato d’arresto europeo (MAE) è uno strumento di cooperazione giudiziaria penale tra Stati membri dell’Unione europea, introdotto con la decisione quadro 2002/584/GAI, che consente di richiedere la consegna di una persona ricercata ad un altro Stato membro in modo più rapido rispetto alla tradizionale estradizione.
Cosa prevede l’art. 18, lett. e) della legge n. 69 del 2005?
L’art. 18, lett. e) prevede che la consegna della persona ricercata possa essere rifiutata se la legislazione dello Stato membro che ha emesso il mandato non prevede limiti massimi alla carcerazione preventiva. Si tratta di una delle cause ostative alla consegna introdotte dalla legge italiana di attuazione della decisione quadro sul MAE.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
La Corte ha rilevato che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, vale a dire non aveva dimostrato che la norma censurata dovesse necessariamente essere applicata per definire il caso concreto sottoposto alla sua cognizione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, primo parametro invocato
- Art. 11 della Costituzione — Adeguamento dell’Italia agli obblighi internazionali, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — Rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, parametro invocato
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