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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al termine di decadenza di 18 mesi per il rimborso dell’IRPEF versata direttamente, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. La questione era in parte già pendente davanti alla Corte in relazione ad altri parametri e il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la compatibilità della nuova rimessione con la preclusione derivante dalla precedente ordinanza di restituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo anteriore alle modifiche del 1999) stabiliva che il soggetto che aveva effettuato un versamento diretto di imposta poteva chiedere il rimborso entro 18 mesi, a pena di decadenza. Due contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRPEF versata direttamente, lamentando la discriminazione rispetto al termine ordinario decennale previsto per i rimborsi delle somme assoggettate a ritenuta.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato questione di legittimità del primo comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui assoggettava il rimborso da versamento diretto al breve termine decadenziale di 18 mesi invece del termine di prescrizione decennale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. In particolare, la questione in riferimento all’art. 25 Cost. era inammissibile perché tale parametro non è pertinente alla materia tributaria. Le questioni in riferimento all’art. 3 Cost. erano inammissibili perché il giudice rimettente non aveva rispettato i termini fissati dalla precedente ordinanza di restituzione degli atti (n. 68 del 2002) e non aveva adeguatamente motivato il perdurare della rilevanza dopo le modifiche normative sopravvenute.

Il principio

Quando la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché verifichi la rilevanza persistente della questione dopo modifiche normative sopravvenute, il giudice deve motivare specificamente su tale rilevanza residua prima di sollevare nuovamente la stessa questione.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra rimborso da versamento diretto e rimborso da ritenuta?

Il versamento diretto è quello effettuato direttamente dal contribuente all’Erario (es. tramite modello F24). La ritenuta è invece operata dal sostituto d’imposta (es. il datore di lavoro) prima di corrispondere il reddito. Il primo era soggetto al breve termine decadenziale di 18 mesi; il secondo al termine di prescrizione decennale.

Questa disparità è ancora vigente?

No: le modifiche introdotte nel 1999 (art. 1, comma 5, della legge n. 133 del 1999) hanno profondamente modificato la disciplina dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. La questione esaminata dalla Corte riguardava il testo anteriore a tali modifiche.

Perché l’art. 25 Cost. non era pertinente?

L’art. 25 Cost. riguarda il giudice naturale e il principio di irretroattività della legge penale. In materia tributaria non è un parametro appropriato per valutare la ragionevolezza dei termini di decadenza per il rimborso delle imposte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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