Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha salvato la norma statale che fissa, in percentuale, i limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per Regioni ed enti locali. Si tratta di un principio di coordinamento della finanza pubblica, che non invade l’autonomia regionale. Le censure su eguaglianza e buon andamento sono state dichiarate inammissibili.
Di cosa si tratta
L’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 ha riformato il regime del turn over negli enti territoriali, consentendo assunzioni entro una percentuale crescente della spesa per il personale cessato (60% nel 2014-2015, fino al 100% dal 2018), e abrogando la precedente disciplina. La Regione Veneto lamentava che la nuova norma fosse troppo di dettaglio e discriminatoria.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto censurava l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione: la norma sarebbe stata una disciplina di dettaglio invasiva della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e avrebbe creato una disparità tra enti virtuosi e non virtuosi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sugli artt. 3 e 97, perché la Regione non aveva spiegato come l’asserita disparità ridondasse sulle proprie competenze. Nel merito, ha dichiarato non fondata la censura sull’art. 117: la norma fissa limiti percentuali alla spesa di personale, lasciando alle Regioni la scelta delle modalità per raggiungere l’obiettivo, ha carattere transitorio ed è quindi un legittimo principio di coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
Le norme statali che pongono limiti alla spesa di Regioni ed enti locali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica quando fissano obiettivi di riequilibrio, anche di transitorio contenimento della spesa corrente, senza imporre in modo esaustivo strumenti e modalità. La spesa per il personale, voce rilevante del disavanzo, può legittimamente essere contenuta in questi termini.
Domande e risposte
Cosa prevede la norma sulle assunzioni?
Che Regioni ed enti locali soggetti al patto di stabilità possano assumere a tempo indeterminato entro una percentuale della spesa relativa al personale cessato l’anno precedente, percentuale crescente fino al 100% dal 2018.
Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?
Perché fissa solo un obiettivo di contenimento della spesa di personale, lasciando alle Regioni la scelta delle modalità, ha carattere transitorio e rientra quindi nei principi di coordinamento della finanza pubblica spettanti allo Stato.
Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?
Perché la Regione, nel denunciare la violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento, non aveva spiegato in che modo tale lesione si traducesse in una compromissione delle proprie competenze costituzionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (terzo comma), parametro su cui si fonda il rigetto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.