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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha salvato la norma statale che fissa, in percentuale, i limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per Regioni ed enti locali. Si tratta di un principio di coordinamento della finanza pubblica, che non invade l’autonomia regionale. Le censure su eguaglianza e buon andamento sono state dichiarate inammissibili.

Di cosa si tratta

L’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 ha riformato il regime del turn over negli enti territoriali, consentendo assunzioni entro una percentuale crescente della spesa per il personale cessato (60% nel 2014-2015, fino al 100% dal 2018), e abrogando la precedente disciplina. La Regione Veneto lamentava che la nuova norma fosse troppo di dettaglio e discriminatoria.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto censurava l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione: la norma sarebbe stata una disciplina di dettaglio invasiva della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e avrebbe creato una disparità tra enti virtuosi e non virtuosi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sugli artt. 3 e 97, perché la Regione non aveva spiegato come l’asserita disparità ridondasse sulle proprie competenze. Nel merito, ha dichiarato non fondata la censura sull’art. 117: la norma fissa limiti percentuali alla spesa di personale, lasciando alle Regioni la scelta delle modalità per raggiungere l’obiettivo, ha carattere transitorio ed è quindi un legittimo principio di coordinamento della finanza pubblica.

Il principio

Le norme statali che pongono limiti alla spesa di Regioni ed enti locali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica quando fissano obiettivi di riequilibrio, anche di transitorio contenimento della spesa corrente, senza imporre in modo esaustivo strumenti e modalità. La spesa per il personale, voce rilevante del disavanzo, può legittimamente essere contenuta in questi termini.

Domande e risposte

Cosa prevede la norma sulle assunzioni?

Che Regioni ed enti locali soggetti al patto di stabilità possano assumere a tempo indeterminato entro una percentuale della spesa relativa al personale cessato l’anno precedente, percentuale crescente fino al 100% dal 2018.

Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?

Perché fissa solo un obiettivo di contenimento della spesa di personale, lasciando alle Regioni la scelta delle modalità, ha carattere transitorio e rientra quindi nei principi di coordinamento della finanza pubblica spettanti allo Stato.

Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

Perché la Regione, nel denunciare la violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento, non aveva spiegato in che modo tale lesione si traducesse in una compromissione delle proprie competenze costituzionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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