Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge n. 108/1990 sui licenziamenti individuali, relativa all’esclusione dei lavoratori ultrasessantenni dalla tutela reintegratoria dell’art. 18 St. lav. L’ordinanza di rimessione era del tutto priva di motivazione sulla fattispecie concreta e sulla rilevanza della questione nel giudizio.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Fermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge n. 108/1990 che esclude i lavoratori ultrasessantenni con requisiti pensionistici dall’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (tutela reintegratoria). Il rimettente sosteneva che ciò creasse «di fatto una disparità di trattamento del lavoro dell’uomo nei confronti della donna», ma senza descrivere il caso concreto, senza indicare chiaramente la norma impugnata e senza motivare la rilevanza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Fermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non applica l’art. 18 della legge n. 300/1970 nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione era totalmente priva di qualsiasi descrizione della fattispecie sub iudice, non motivava la rilevanza della questione nel giudizio a quo, era imprecisa nell’individuazione dell’oggetto della censura e conteneva una motivazione assolutamente insufficiente sulla non manifesta infondatezza. Un’ordinanza così carente non è idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale.

Il principio

Un’ordinanza di rimessione che non descrive la fattispecie concreta, non motiva adeguatamente la rilevanza della questione e non fornisce argomentazioni sufficienti sulla non manifesta infondatezza è inammissibile, indipendentemente dal merito della questione. Tre sono i requisiti minimi dell’ordinanza: descrizione del caso, motivazione sulla rilevanza, motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori per il licenziamento illegittimo?

L’art. 18 St. lav. (nella versione vigente nel 2002) prevedeva la reintegrazione nel posto di lavoro per i dipendenti di imprese sopra soglia (più di 15 addetti) licenziati senza giusta causa o giustificato motivo. Con la legge Fornero del 2012 e il Jobs Act del 2015, la tutela reintegratoria è stata limitata a casi specifici (licenziamento discriminatorio, disciplinare con fatto insussistente), mentre per il resto è previsto un indennizzo economico.

Perché la legge n. 108/1990 escludeva gli ultrasessantenni dall’art. 18?

La logica originaria era che chi ha raggiunto i requisiti pensionistici (all’epoca 60 anni per le donne, 65 per gli uomini) non si trova nella stessa situazione di vulnerabilità economica di chi è lontano dalla pensione. Con l’età pensionabile, il legislatore riteneva che l’ex lavoratore potesse contare sul reddito previdenziale e non avesse bisogno della tutela reintegratoria. La disparità tra uomini (65 anni) e donne (60 anni) era il punto critico sollevato dal rimettente.

La questione relativa all’età pensionabile diversa uomo/donna è stata poi risolta?

Sì. Le riforme pensionistiche successive (legge Fornero 2011) hanno equiparato progressivamente l’età pensionabile tra uomini e donne, portandola a 67 anni per entrambi. Inoltre, la normativa anti-discriminatoria europea ha reso illegittimi i trattamenti diversificati basati sull’età pensionabile di genere. Il problema specifico sollevato nel 2002 non è quindi più attuale nell’attuale quadro normativo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.