Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 22/2024 la Corte costituzionale ha ampliato le ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro per i licenziamenti illegittimi nel regime delle tutele crescenti, eliminando la parola “espressamente”.
Di cosa si tratta
Nel regime del contratto a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act per i nuovi assunti, la legge limita i casi in cui il lavoratore licenziato illegittimamente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, anziche’ al solo risarcimento. Una norma prevedeva la reintegra quando il fatto contestato non sussiste, ma usava la formula del fatto “direttamente dimostrato in giudizio” con un riferimento che, attraverso la parola “espressamente”, restringeva le ipotesi tutelate. La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole quella limitazione. La vicenda interessa moltissimi lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti, perche’ incide sulla concreta possibilita’ di ottenere il rientro in azienda in caso di licenziamento privo di reale fondamento, ampliando la portata della tutela reintegratoria oltre i confini segnati dalla formulazione originaria della norma.
La questione di legittimita’ costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (contratto a tutele crescenti), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, sui limiti della delega legislativa. La questione e’ stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alla parola “espressamente”. Viene cosi’ rimossa la restrizione che limitava le ipotesi di reintegrazione, ampliando la tutela del lavoratore.
Il principio
La tutela reintegratoria del lavoratore licenziato illegittimamente non puo’ essere arbitrariamente ristretta da una formulazione che eccede i criteri della delega: la rimozione della parola “espressamente” ricostituisce un ambito di tutela coerente.
Domande e risposte
Cosa cambia per i lavoratori a tutele crescenti?
Si ampliano le ipotesi in cui, a fronte di un licenziamento illegittimo, il lavoratore puo’ ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e non solo un risarcimento.
Perche’ era stata eliminata proprio una parola?
Perche’ era quella parola, “espressamente”, a restringere l’ambito di applicazione della tutela: la Corte ha agito chirurgicamente sul testo per rimuovere la limitazione illegittima.
La sentenza riguarda i licenziamenti gia’ avvenuti?
Le pronunce di illegittimita’ incidono sui rapporti non ancora definitivi: la posizione del lavoratore puo’ essere riesaminata alla luce della pronuncia, secondo le regole applicabili al singolo caso.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa: la norma eccedeva i criteri fissati dal Parlamento.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.