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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge della Regione Sardegna n. 20 del 2005 in materia di lavoro e apprendistato: le disposizioni regionali sono compatibili con gli artt. 117 e 33 Cost., trattandosi di potere regionale di integrazione in materia concorrente.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale sarda n. 20 del 2005, che disciplinava i servizi per il lavoro e l’apprendistato. In particolare, contestava che la norma regionale imponesse che la formazione nell’apprendistato si svolgesse «in prevalenza esternamente all’azienda» e prevedesse la partecipazione obbligatoria delle università al sistema dei servizi per il lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso governativo denunciava la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere l) e n), e terzo comma, e 33, sesto comma, della Costituzione, sostenendo che le disposizioni regionali invadessero la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e istruzione universitaria, nonché violassero l’autonomia universitaria.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. La formazione prevalentemente esterna all’azienda è consentita dalla legislazione concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (come già affermato per analoghe leggi regionali). Il coinvolgimento delle università nel sistema dei servizi per il lavoro tramite accreditamento facoltativo non lede l’autonomia universitaria garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost.

Il principio

Le Regioni a statuto speciale possono disciplinare la formazione nell’apprendistato favorendo la formazione esterna all’azienda senza violare la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile, purché non invadano la disciplina del contratto di lavoro in senso stretto. L’accreditamento facoltativo delle università non costituisce un obbligo incompatibile con la loro autonomia.

Domande e risposte

Come si ripartisce la competenza in materia di apprendistato tra Stato e Regioni?

La formazione interna all’azienda riguarda l’ordinamento civile (competenza statale esclusiva); la formazione esterna ricade nella competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro (Stato fissa i principi, Regioni legiferano nel dettaglio).

Che cosa prevede lo Statuto speciale della Sardegna in materia di lavoro?

L’art. 5 dello Statuto speciale sardo attribuisce alla Regione la facoltà di adattare e integrare le leggi statali in materia di lavoro e istruzione, nell’ambito dei principi costituzionali.

L’obbligo di accreditamento per le università viola l’autonomia universitaria?

No: la legge regionale prevede l’accreditamento come facoltà su richiesta delle università, non come obbligo imposto d’ufficio, quindi non comprime l’autonomia garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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