Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 73 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, in materia di servizi socio-educativi. L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti al giudice rimettente.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una disposizione della legge regionale laziale in materia di servizi socio-educativi, contestando il riparto di competenze tra Stato e Regione Lazio e la compatibilità con i principi di autonomia finanziaria regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, in materia di servizi socio-educativi. Il parametro costituzionale invocato è il art. 117 della Costituzione, art. 119 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Roma.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Roma: erano nel frattempo intervenute modifiche alla normativa costituzionale di riferimento (riforma del Titolo V della Costituzione, legge cost. n. 3/2001) che ridisegnavano il riparto di competenze Stato-Regioni, rendendo necessaria una rivalutazione della questione.
Il principio
La riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3/2001), modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus nelle questioni già pendenti riguardanti tale riparto.
Domande e risposte
Cosa ha cambiato la riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001)?
Ha ridisegnato il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ampliando le materie di competenza regionale e rivedendo le categorie di competenza esclusiva statale e concorrente, con effetti su numerosi giudizi costituzionali in corso.
Perché la modifica del Titolo V ha determinato la restituzione degli atti?
Le questioni sollevate prima della riforma erano basate sul vecchio art. 117 Cost.; con il nuovo riparto, il giudice doveva verificare se il dubbio di costituzionalità persistesse o fosse risolto dalla nuova disciplina.
Cosa riguardava la legge regionale Lazio n. 9/1995?
La legge disciplinava l’organizzazione e il finanziamento dei servizi socio-educativi regionali, materia che si trovava al confine tra competenza statale e regionale secondo il vecchio Titolo V della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni — parametro principale
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni — parametro addizionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.