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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge Pinto, e dichiara inammissibili e non fondate le altre questioni.
Di cosa si tratta
La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) prevede un’equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi. I commi 2-bis e 2-ter, aggiunti nel 2012, fissavano termini di ragionevole durata per ciascuna fase del processo. La Corte d’appello di Firenze ha dubitato della loro legittimità applicandoli allo stesso giudizio di equa riparazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Firenze, seconda sezione civile, ha sollevato con più ordinanze questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul termine ragionevole del processo).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge Pinto; ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 2-bis riferite al giudizio di legittimità e quelle sul comma 2-ter, e non fondata l’ulteriore questione sul comma 2-bis.
Il principio
I termini di ragionevole durata fissati in via generale dalla legge Pinto non possono essere applicati meccanicamente al peculiare procedimento di equa riparazione disciplinato dalla stessa legge: in quella misura la norma è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cos’è la legge Pinto?
È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole, in attuazione dell’art. 6 della CEDU.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha cancellato l’applicazione del termine fissato dal comma 2-bis al processo di primo grado del giudizio di equa riparazione, ritenendolo incostituzionale in quella parte.
Le altre questioni che fine hanno fatto?
Alcune sono state dichiarate inammissibili e una non fondata: la dichiarazione di illegittimità ha riguardato solo lo specifico profilo del processo di primo grado della legge Pinto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e della ragionevole durata, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — vincolo del rispetto degli obblighi internazionali, in relazione all’art. 6 CEDU
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