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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge Pinto, e dichiara inammissibili e non fondate le altre questioni.

Di cosa si tratta

La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) prevede un’equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi. I commi 2-bis e 2-ter, aggiunti nel 2012, fissavano termini di ragionevole durata per ciascuna fase del processo. La Corte d’appello di Firenze ha dubitato della loro legittimità applicandoli allo stesso giudizio di equa riparazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Firenze, seconda sezione civile, ha sollevato con più ordinanze questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul termine ragionevole del processo).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge Pinto; ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 2-bis riferite al giudizio di legittimità e quelle sul comma 2-ter, e non fondata l’ulteriore questione sul comma 2-bis.

Il principio

I termini di ragionevole durata fissati in via generale dalla legge Pinto non possono essere applicati meccanicamente al peculiare procedimento di equa riparazione disciplinato dalla stessa legge: in quella misura la norma è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cos’è la legge Pinto?

È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole, in attuazione dell’art. 6 della CEDU.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha cancellato l’applicazione del termine fissato dal comma 2-bis al processo di primo grado del giudizio di equa riparazione, ritenendolo incostituzionale in quella parte.

Le altre questioni che fine hanno fatto?

Alcune sono state dichiarate inammissibili e una non fondata: la dichiarazione di illegittimità ha riguardato solo lo specifico profilo del processo di primo grado della legge Pinto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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