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La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di sei disposizioni della legge finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia per il 2012 (l.r. n. 18 del 2011), riguardanti la stabilizzazione del personale a tempo determinato delle Province, le misure sul personale regionale e alcune disposizioni di spesa. Ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere su alcune questioni e inammissibili o non fondate altre.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2012). Le norme censurate riguardavano, tra l’altro: contributi forfettari a enti locali senza rendicontazione (art. 13, commi 30 e 32); la stabilizzazione del personale a tempo determinato delle Province (art. 13, comma 52); disposizioni sul personale regionale in materia di orario di lavoro e mobilità (artt. 15, commi 4 e 10; 16, comma 1; 18, commi 3, 7, 8, 11 e 24); e contributi per attività culturali e cinematografiche (art. 11).
La questione di legittimità costituzionale
Le disposizioni impugnate erano censurate in riferimento agli artt. 3, 81 quarto comma, 97, 117 terzo comma e 119 secondo comma della Costituzione, nonché agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Il giudizio era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale. Le contestazioni riguardavano violazioni dei principì fondamentali in materia di pubblico impiego, di coordinamento della finanza pubblica e di copertura finanziaria delle spese.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di sei disposizioni: art. 13, comma 52 (stabilizzazione del personale provinciale a tempo determinato, senza rispettare i principì statali sul pubblico impiego); artt. 15, commi 4 e 10 (disposizioni sul personale regionale contrarie ai principì fondamentali della materia); art. 16, comma 1; art. 18, commi 11 e 24. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sugli artt. 13, commi 30 e 32 (sopravvenuta modifica regionale). Ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 11 (contributi culturali) e non fondata quella sugli artt. 18, commi 3, 7 e 8.
Il principio
Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono prevedere la stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso le Province senza rispettare i principì fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo, le disposizioni regionali sul personale non possono derogare ai principì statali di coordinamento della finanza pubblica in materia di orario di lavoro, mobilità e assunzioni.
Domande e risposte
Perché la stabilizzazione del personale provinciale prevista dalla legge regionale era illegittima?
L’art. 13, comma 52, della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011 consentiva la stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato delle Province che avesse maturato diciotto mesi di esperienza nel settore delle politiche del lavoro. Questa previsione violava i principì fondamentali del d.lgs. n. 165 del 2001 e le norme statali sul blocco delle assunzioni, che la Regione non poteva derogare nemmeno con il proprio statuto speciale in materia di pubblico impiego.
Perché la cessazione della materia del contendere è diversa da una pronuncia di illegittimità?
La cessazione della materia del contendere si dichiara quando, successivamente all’impugnazione, la norma censurata viene modificata in modo da far venire meno le ragioni del ricorso; non equivale a una pronuncia di legittimità o di illegittimità nel merito.
Quali disposizioni sulla spesa sono state dichiarate non fondate?
Le questioni relative agli artt. 18, commi 3, 7 e 8 — riguardanti alcune disposizioni sul personale regionale in relazione al coordinamento della finanza pubblica e all’autonomia finanziaria delle Regioni speciali — sono state dichiarate non fondate, in quanto la Regione aveva agito nell’ambito delle proprie competenze statutarie.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa: parametro per verificare il rispetto dei principì fondamentali in materia di pubblico impiego e coordinamento finanziario.
- Art. 81 della Costituzione — Copertura finanziaria delle leggi: parametro evocato per le disposizioni di spesa prive di adeguata copertura.
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