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La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato l’art. 72 della legge finanziaria 2003 sui fondi rotativi per i contributi alle imprese, censurando la lesione della propria autonomia finanziaria e legislativa. La Corte ha dichiarato inammissibili parte delle questioni.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2003 aveva introdotto fondi rotativi che accentravano in capo allo Stato i contributi alle imprese, riducendo l’autonomia regionale nella gestione degli incentivi. La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione invocando gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione sul riparto di competenze post-riforma del 2001.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 72, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sui fondi rotativi per contributi alle imprese. Il parametro costituzionale invocato è artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Giudice rimettente: Regione Emilia-Romagna (ricorso diretto).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ad alcuni commi, riservando a pronunce separate le restanti censure della Regione Emilia-Romagna sulla legge finanziaria 2003.
Il principio
Nel contenzioso Stato-Regioni sulla legge finanziaria, la Corte può dichiarare inammissibili questioni non adeguatamente motivate o che non soddisfano i requisiti di specificità della censura, riservando le altre a decisioni separate.
Domande e risposte
Cosa sono i fondi rotativi di cui all’art. 72 della legge finanziaria 2003?
Sono fondi istituiti nello stato di previsione statale nei quali confluivano i contributi già destinati alle imprese: anziché erogazioni dirette, si prevedeva la restituzione a rotazione, con effetti sull’autonomia regionale.
La riforma costituzionale del 2001 ha cambiato i rapporti Stato-Regioni?
Sì, profondamente: la riforma del Titolo V ha ampliato le competenze regionali (art. 117) e l’autonomia finanziaria (art. 119), creando un contenzioso massivo sulla legge finanziaria 2003.
Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché la Regione non aveva sufficientemente motivato la lesione specifica alla propria sfera di competenza o aveva formulato censure troppo generiche, non idonee a fondare un giudizio nel merito.
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