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Il GIP del Tribunale di Napoli ha sollevato questione sulla legge regionale campana in materia di formazione professionale, ma la Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza nel procedimento penale.
Di cosa si tratta
La legge regionale Campania n. 14/2001 disciplina i corsi di formazione professionale. In un procedimento penale, il GIP ha dubitato della conformità di una disposizione agli artt. 3 e 117 Cost., ma senza spiegare adeguatamente come quella norma regionale incidesse concretamente sul procedimento.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 6, comma 2, della legge della Regione Campania 10 ottobre 2001, n. 14, sui corsi di formazione professionale. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 117 della Costituzione. Giudice rimettente: Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza: il GIP non aveva adeguatamente spiegato per quale ragione la norma regionale incidesse sul procedimento penale pendente.
Il principio
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere motivata in modo specifico: il giudice rimettente deve spiegare in che modo la norma impugnata si applichi al caso di specie e influisca sull’esito del giudizio.
Domande e risposte
Cos’è la «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?
La rilevanza è il requisito per cui la norma impugnata deve essere applicabile nel giudizio a quo e la sua incostituzionalità deve poter influire sull’esito: se la norma non serve a decidere il caso, la questione è irrilevante.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Significa che il difetto è così evidente da non richiedere una trattazione approfondita: la Corte lo rileva d’ufficio in camera di consiglio, senza udienza pubblica.
L’art. 117 Cost. disciplina le competenze regionali?
Sì, il nuovo art. 117 (post-riforma 2001) enumera le materie di competenza esclusiva statale e di competenza concorrente Stato-Regioni. La formazione professionale rientra nella competenza residuale regionale.
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