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La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato l’art. 77, comma 4, della legge finanziaria 2003 sull’autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. La Corte ha dichiarato la questione non fondata, riservando le altre doglianze a pronunce successive.
Di cosa si tratta
Con ricorso diretto, la Provincia autonoma di Trento ha contestato che la legge finanziaria 2003 imponesse un regime di autorizzazione ambientale (IPPC) che invadeva le sue competenze legislative specialissime. La Corte ha esaminato la disposizione alla luce dello Statuto speciale e dell’obbligo di recepimento della direttiva europea IPPC.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sull’autorizzazione integrata ambientale per impianti nelle Province autonome. Il parametro costituzionale invocato è artt. 8 e 9 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972). Giudice rimettente: Provincia autonoma di Trento (ricorso diretto).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, riservando a separate pronunce le restanti questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento contro la legge finanziaria 2003.
Il principio
La disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale prevista dalla legge finanziaria 2003 non lede le competenze legislative delle Province autonome nella misura in cui costituisce un adeguamento a obblighi europei uniformi.
Domande e risposte
Cosa è l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)?
L’AIA è un provvedimento unico che sostituisce tutte le autorizzazioni ambientali separate (emissioni in atmosfera, scarichi, rifiuti, ecc.) per gli impianti più inquinanti. È richiesta dalla direttiva europea IPPC.
Le Province autonome hanno competenza in materia ambientale?
Sì, in base allo Statuto speciale: la Provincia autonoma di Trento ha competenze legislative primarie in alcune materie ambientali. Il conflitto è se la normativa statale le comprima illegittimamente.
Perché la Corte ha riservato le restanti questioni?
La legge finanziaria 2003 era stata impugnata su molti punti. La Corte ha deciso la questione ambientale separatamente, rimandando le altre censure a successive pronunce per ragioni di ordine processuale.
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