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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità dell’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione sollevate dal Tribunale di Milano in un quarto gruppo di ordinanze, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Come nelle ordinanze nn. 402-404/2004, il Tribunale di Milano aveva sollevato questioni di legittimità dell’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione (arresto obbligatorio dello straniero inottemperante). A differenza degli altri gruppi, tuttavia, le cinque ordinanze di questo gruppo presentano difetti nella motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha adeguatamente illustrato l’iter processuale né dimostrato la concreta applicabilità della norma nel giudizio in corso.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano, con cinque ordinanze di identico contenuto.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione non descrivono in modo sufficiente la fase processuale in cui ci si trovava: il rimettente si limita ad affermare che ‘l’instaurato giudizio direttissimo trova il suo necessario presupposto nell’intervenuto arresto obbligatorio in flagranza’, senza illustrare in modo adeguato il contesto processuale e la rilevanza della questione per la decisione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere motivata sull’iter processuale concreto: non è sufficiente affermare che il giudizio è stato instaurato grazie all’arresto obbligatorio se non si spiega in che modo la soluzione della questione incide sull’esito del procedimento in corso.
Domande e risposte
Perché questo gruppo di ordinanze milanesi ha avuto esito diverso rispetto ai gruppi nn. 402-404?
Perché le ordinanze di questo quarto gruppo presentano difetti di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha adeguatamente illustrato la fase processuale concreta, limitandosi a un’affermazione generica sul nesso tra arresto obbligatorio e giudizio direttissimo.
Cosa avrebbe dovuto motivare il Tribunale di Milano per superare il vaglio di ammissibilità?
Avrebbe dovuto descrivere dettagliatamente lo stato del procedimento (fase dibattimentale, stadio raggiunto), chiarire in che modo la risposta alla questione costituzionale avrebbe influito sulla decisione da adottare, e non limitarsi a un richiamo generico al presupposto dell’arresto.
La manifesta inammissibilità preclude definitivamente la questione?
No. Il giudice rimettente può risollevare la questione in modo correttamente motivato. La manifesta inammissibilità per difetti formali dell’ordinanza di rimessione non impedisce un nuovo ricorso alla Corte, purché il vizio sia sanato con adeguata motivazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale
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