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Serie di ordinanze del Tribunale di Trento sull’arresto obbligatorio degli stranieri, riunite e restituite dalla Corte a seguito della sentenza n. 223/2004 che aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata.
Di cosa si tratta
Anche il Tribunale di Trento ha sollevato, in più procedimenti, la questione relativa all’arresto obbligatorio ex art. 14, comma 5-quinquies. Come per i tribunali di Modena, Roma e Torino, la Corte ha disposto la restituzione degli atti.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, nella parte sull’obbligatorietà dell’arresto per l’inosservanza del provvedimento del questore. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 13 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e restituito gli atti al Tribunale di Trento, sempre in applicazione della sentenza n. 223/2004.
Il principio
La sentenza n. 223/2004 ha effetti erga omnes sull’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione: i giudizi ancora pendenti sulla stessa norma vengono risolti mediante restituzione degli atti.
Domande e risposte
Quanti tribunali italiani hanno sollevato la stessa questione?
Almeno quattro: Modena, Roma, Torino e Trento, per centinaia di procedimenti complessivi. Il fenomeno è stato una delle più massicce ondate di questioni identiche nella storia della Corte Costituzionale.
La sentenza n. 223/2004 è definitiva?
Sì, le sentenze della Corte Costituzionale sono definitive e vincolanti per tutti i giudici. La norma dichiarata incostituzionale cessa di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dopo la restituzione, il Tribunale di Trento poteva ancora condannare?
Il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter remaneva in vigore, ma l’arresto obbligatorio (comma 5-quinquies) era caduto: i giudizi sul merito dell’accusa dovevano proseguire senza quella coercizione.
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