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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano in un terzo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione. Le cinque ordinanze riunite evocano come parametri gli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Come per le ordinanze nn. 402 e 403/2004, si tratta di ulteriori procedimenti del Tribunale di Milano aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, del TU immigrazione. Questo terzo gruppo comprende cinque ordinanze identiche nella parte motiva, con una specificazione rilevante: viene evocato l’art. 13, terzo comma, Cost. (riserva di giurisdizione sull’arresto), non solo il terzo comma in via generica.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione (libertà personale – riserva di giurisdizione). Rimettente: Tribunale di Milano, con cinque ordinanze identiche.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i cinque giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. La decisione è in linea con le analoghe ordinanze nn. 402 e 403/2004, motivata dalla necessità di rivalutazione alla luce di sopravvenienze normative.
Il principio
L’art. 13, terzo comma, Cost. prescrive che in casi eccezionali di necessità e urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma l’autorità giudiziaria deve convalidarli entro quarantotto ore. La previsione dell’arresto obbligatorio deve rispettare il canone di proporzionalità e la riserva di giurisdizione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 13, terzo comma, della Costituzione?
Prevede che, nei casi eccezionali di necessità e urgenza, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che restringono la libertà personale, ma tali provvedimenti devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, che deve convalidarli entro le successive quarantotto ore pena la loro perdita di efficacia.
Perché la Corte tratta separatamente questo gruppo di ordinanze milanesi rispetto ai nn. 402 e 403?
Perché le ordinanze di questo gruppo specificano come parametro l’art. 13, terzo comma, Cost. in modo più preciso rispetto agli altri gruppi. La Corte separa i giudizi per rispettare la peculiarità del parametro evocato da ciascun gruppo di ordinanze.
L’arresto obbligatorio è compatibile con l’art. 13, terzo comma, Cost.?
La Corte, nella sentenza n. 223/2004 già menzionata, aveva dichiarato illegittima la previsione dell’arresto obbligatorio rilevando che non era rispettata la proporzionalità e che la sanzione penale (arresto) era automatica indipendentemente dalle circostanze concrete del caso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale
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