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Il Tribunale di Torino ha sollevato la questione aggiungendo anche il parametro dell’art. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), oltre agli artt. 3 e 13. La Corte ha restituito gli atti dopo la sentenza n. 223/2004.
Di cosa si tratta
Rispetto alle ordinanze romane e modenesi, il Tribunale di Torino ha aggiunto alla censura anche l’art. 97 Cost., ritenendo che l’arresto obbligatorio creasse problemi applicativi all’amministrazione. La questione è rimasta comunque assorbita dalla sentenza n. 223/2004.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, sull’arresto obbligatorio dello straniero inadempiente al provvedimento del questore. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Torino.
La decisione della Corte
La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Torino, in applicazione della sentenza n. 223/2004 sulla stessa norma.
Il principio
La restituzione degli atti è lo strumento con cui la Corte consente al rimettente di rivalutare la rilevanza di questioni già risolte da pronuncia di accoglimento su norma identica.
Domande e risposte
Perché il Tribunale di Torino ha invocato anche l’art. 97?
L’art. 97 Cost. tutela il buon andamento della pubblica amministrazione. Il rimettente riteneva che l’obbligo di arrestare sistematicamente creasse inefficienze administrative, con un carico insostenibile sulle forze di polizia.
La sentenza n. 223/2004 ha riguardato tutti i parametri?
La Corte si è pronunciata sul parametro principale dell’irragionevolezza; la restituzione degli atti per gli altri parametri lascia al giudice il compito di valutare la residua rilevanza.
Cosa è cambiato con il d.l. 241/2004?
Il d.l. 241/2004 (poi conv. in l. 271/2004) ha modificato le norme sull’immigrazione in relazione all’arresto: la Corte lo cita come ius superveniens rilevante nella rivalutazione.
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