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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano in un secondo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione, in linea con le analoghe decisioni adottate per i giudizi nn. 398-402 del 2004.
Di cosa si tratta
Come per l’ordinanza n. 402/2004, si tratta di un ulteriore gruppo di ordinanze del Tribunale di Milano relative all’art. 14, comma 5-quinquies, del TU immigrazione (arresto obbligatorio dello straniero che non ottempera all’ordine del questore). Questo secondo gruppo comprende ordinanze depositate in date diverse rispetto al primo, con numeri di registro ordinanze distinti.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano, con ordinanze del 2003-2004.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, con la stessa motivazione delle analoghe ordinanze precedenti: necessità per il giudice rimettente di rivalutare la questione alla luce di sopravvenienze normative.
Il principio
La restituzione degli atti in serie omogenee di giudizi è uno strumento di razionalizzazione del contenzioso costituzionale: la Corte rinvia tutti i giudizi aventi medesimo oggetto al giudice a quo per una valutazione aggiornata, evitando di decidere questioni che potrebbero risultare irrilevanti o trasformate a seguito di modifiche normative.
Domande e risposte
Cosa sono le ‘sopravvenienze normative’ che giustificano la restituzione degli atti?
Sono modificazioni del quadro legislativo intervenute dopo la proposizione della questione di legittimità: nuove leggi, decreti-legge convertiti, sentenze della stessa Corte costituzionale su norme connesse. Nel caso dell’immigrazione, rilevava soprattutto la sentenza n. 223/2004 della Corte.
Il giudice rimettente è obbligato a risollevare la questione dopo la restituzione degli atti?
No. Il giudice rimettente valuta autonomamente se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata nel mutato quadro normativo. Può decidere di non risollevarla se ritiene che le sopravvenienze abbiano eliminato la norma censurata o reso la questione priva di rilevanza.
Come incide la sentenza n. 223/2004 su questi giudizi?
La sentenza n. 223/2004 della Corte aveva già dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 14, comma 5-quinquies. I giudici rimettenti, ricevuta la restituzione degli atti, avrebbero dovuto verificare se quella sentenza avesse già eliminato il profilo di incostituzionalità da loro denunciato, e in caso affermativo concludere il procedimento in conseguenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale
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