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Ulteriore serie di ordinanze del Tribunale di Roma, aventi a oggetto la stessa norma sull’arresto obbligatorio degli stranieri, restituite alla luce della sentenza n. 223/2004 della Corte Costituzionale.

Di cosa si tratta

Seconda tranche di procedimenti romani sulla medesima questione: il Tribunale di Roma aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione contro l’arresto obbligatorio dello straniero ex art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione. La Corte ha nuovamente riunito i giudizi e disposto la restituzione degli atti.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, nella parte sull’obbligatorietà dell’arresto per il reato di inosservanza del provvedimento di allontanamento. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 13 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e restituito gli atti al Tribunale di Roma, a seguito della sentenza n. 223/2004 che aveva già dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata.

Il principio

L’arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale viola l’art. 13 Cost. quando non lascia alcun margine di valutazione al giudice; l’intervento del giudice rimettente deve rivalutare la situazione alla luce del mutato quadro normativo.

Domande e risposte

Quante ordinanze-gemelle ha prodotto questa questione in tutta Italia?

Centinaia: i tribunali di tutta Italia (Modena, Roma, Torino, Trento, ecc.) hanno sollevato la medesima questione, generando un contenzioso massiccio che ha portato la Corte a emettere numerose ordinanze di restituzione.

La sentenza n. 223/2004 ha effetto automatico sui procedimenti pendenti?

Non automaticamente: serve che il giudice rimettente verifichi se la dichiarazione di incostituzionalità elimina la norma su cui si fonda il procedimento. Da qui la restituzione degli atti.

L’art. 3 della Costituzione c’è entrato per quale motivo?

Perché l’arresto obbligatorio è previsto per una contravvenzione, mentre per reati più gravi l’arresto è facoltativo: il rimettente ravvisava una disparità di trattamento irragionevole.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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