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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano in un primo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione, con la stessa soluzione adottata per i giudizi analoghi del Tribunale di Bologna e del Tribunale di Firenze.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano aveva sollevato con numerose ordinanze (2002-2004) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione). Come negli altri giudizi analoghi, il tribunale procedeva a udienze di convalida dell’arresto di stranieri privi di titolo di soggiorno che non avevano ottemperato all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano, con ordinanze del 2002-2004.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per le stesse ragioni adottate nelle analoghe ordinanze relative ai Tribunali di Bologna e Firenze. Il giudice rimettente deve rivalutare la questione alla luce delle sopravvenienze normative.
Il principio
La coerenza delle soluzioni processuali adottate dalla Corte costituzionale in giudizi aventi oggetto e parametri identici – indipendentemente dal giudice rimettente – garantisce certezza e uniformità nell’applicazione dell’istituto della restituzione degli atti per sopravvenienze normative.
Domande e risposte
Quante ordinanze del Tribunale di Milano erano incluse in questo primo gruppo?
Il primo gruppo comprendeva ordinanze depositate tra il 2002 e il 2004. Le decisioni nn. 402, 403 e 404 trattano in modo separato i diversi gruppi di ordinanze milanesi, suddivisi per data di deposito.
Perché lo stesso tribunale sollevava ripetutamente la stessa questione?
Ogni procedimento penale è autonomo: il giudice non può ‘aspettare’ la decisione della Corte in un caso analogo ma deve sospendere ciascun giudizio e sollevare la questione nei confronti di ciascun imputato. Il numero elevato di procedimenti riflette l’alto numero di stranieri arrestati per quella fattispecie.
La norma sulla legge Bossi-Fini è stata poi modificata?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio. Tale sentenza è intervenuta prima della decisione di queste ordinanze di restituzione degli atti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale
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