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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Ottantasei procedimenti del Tribunale di Roma, promossi in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione contro l’arresto obbligatorio per inottemperanza al provvedimento di allontanamento, sono stati riuniti e restituiti in applicazione della sentenza n. 223/2004.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma aveva censurato l’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione invocando sia il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sia la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.). La Corte, pur avendo già deciso con la sentenza n. 223/2004, ha riunito gli ottantasei procedimenti e li ha restituiti per la necessaria rivalutazione.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 13 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Roma, stante la sopravvenuta sentenza n. 223/2004 che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’arresto obbligatorio previsto dalla norma impugnata.

Il principio

La libertà personale (art. 13 Cost.) non tollera misure coercitive automatiche prive di margini di apprezzamento giudiziale; la sopravvenienza di una pronuncia di accoglimento su norma identica impone la restituzione degli atti.

Domande e risposte

Perché il Tribunale di Roma ha invocato anche l’art. 13?

L’art. 13 tutela la libertà personale e richiede che ogni restrizione sia motivata dall’autorità giudiziaria: un arresto obbligatorio senza valutazione giudiziale pareva incompatibile con questa garanzia.

Quale differenza tra le ordinanze 406, 407 e 408?

Le prime due erano del Tribunale di Modena; questa è del Tribunale di Roma. Il parametro è leggermente diverso (aggiunto l’art. 13), ma la soluzione è identica: restituzione per sopravvenuta sentenza n. 223.

Con quante ordinanze il Tribunale di Roma ha sollevato la questione?

Con ottantasei ordinanze di analogo contenuto, che la Corte ha riunito in un’unica procedura.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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