Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Ottantasei procedimenti del Tribunale di Roma, promossi in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione contro l’arresto obbligatorio per inottemperanza al provvedimento di allontanamento, sono stati riuniti e restituiti in applicazione della sentenza n. 223/2004.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma aveva censurato l’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione invocando sia il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sia la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.). La Corte, pur avendo già deciso con la sentenza n. 223/2004, ha riunito gli ottantasei procedimenti e li ha restituiti per la necessaria rivalutazione.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 13 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.
La decisione della Corte
La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Roma, stante la sopravvenuta sentenza n. 223/2004 che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’arresto obbligatorio previsto dalla norma impugnata.
Il principio
La libertà personale (art. 13 Cost.) non tollera misure coercitive automatiche prive di margini di apprezzamento giudiziale; la sopravvenienza di una pronuncia di accoglimento su norma identica impone la restituzione degli atti.
Domande e risposte
Perché il Tribunale di Roma ha invocato anche l’art. 13?
L’art. 13 tutela la libertà personale e richiede che ogni restrizione sia motivata dall’autorità giudiziaria: un arresto obbligatorio senza valutazione giudiziale pareva incompatibile con questa garanzia.
Quale differenza tra le ordinanze 406, 407 e 408?
Le prime due erano del Tribunale di Modena; questa è del Tribunale di Roma. Il parametro è leggermente diverso (aggiunto l’art. 13), ma la soluzione è identica: restituzione per sopravvenuta sentenza n. 223.
Con quante ordinanze il Tribunale di Roma ha sollevato la questione?
Con ottantasei ordinanze di analogo contenuto, che la Corte ha riunito in un’unica procedura.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.