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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Governo avverso alcune disposizioni della legge elettorale regionale delle Marche (l.r. n. 27/2004), perché le elezioni regionali si erano nel frattempo svolte e il ricorrente aveva perso l’interesse a coltivare le censure su norme già esaurite nella loro applicazione.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato in via principale diverse disposizioni della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, contestando il numero dei consiglieri, i termini per l’indizione delle elezioni e le soglie di sbarramento. Le elezioni si erano però già svolte prima della decisione della Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2; 7, comma 2; 21 e 25, commi 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Marche n. 27/2004, sollevata dal Governo in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione e all’art. 5 della legge cost. n. 1/1999.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere: le elezioni si erano tenute e le disposizioni impugnate non erano più applicabili. Il ricorso aveva perso il suo oggetto.
Il principio
Nel giudizio in via principale, il ricorrente deve mantenere l’interesse a coltivare il ricorso fino alla decisione della Corte. Il sopravvenire di circostanze che rendono le norme impugnate inapplicabili (come lo svolgimento delle elezioni) può determinare l’inammissibilità per carenza di interesse.
Domande e risposte
Che cos’è il giudizio in via principale davanti alla Corte?
Il giudizio in via principale è quello promosso dallo Stato contro una legge regionale (o viceversa) per presunta violazione del riparto di competenze costituzionali. Diverso dal giudizio incidentale, non presuppone una controversia concreta.
Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse?
Poiché le elezioni si erano già svolte, annullare le norme impugnate non avrebbe avuto alcun effetto utile per il ricorrente. Continuare il giudizio sarebbe stato inutile.
Cosa differenzia l’inammissibilità dall’infondatezza?
Con la dichiarazione di inammissibilità la Corte non entra nel merito della questione costituzionale. Con la dichiarazione di non fondatezza, invece, valuta la questione e la rigetta nel merito.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — elezioni regionali e legge elettorale
- Art. 123 della Costituzione — statuto regionale
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