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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge n. 4/1997 (conversione del d.l. n. 583/1996 in materia sanitaria), sollevata senza precisare né l’oggetto né il contenuto dell’ordinanza-ingiunzione censurata, e senza motivare adeguatamente il preteso contrasto con l’art. 77 Cost. in tema di reiterazione dei decreti-legge.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione di natura sanitaria, aveva impugnato la legge 17 gennaio 1997, n. 4, che aveva convertito il decreto-legge n. 583/1996 in materia sanitaria e fatto salvi gli effetti di precedenti decreti-legge non convertiti (d.l. n. 377/96 e n. 478/96). Il rimettente riteneva che questa tecnica legislativa violasse l’art. 77 della Costituzione sul divieto di reiterazione dei decreti-legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva sollevato questione di legittimità dell’intera legge n. 4/1997, sostenendo che essa non costituisse «in realtà» una legge di conversione, ma solo un meccanismo per far salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti, in violazione del principio espresso dalla sentenza costituzionale n. 360 del 1996.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per una duplice insufficienza motivazionale: il rimettente non aveva precisato né l’oggetto né il contenuto dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione; e non aveva spiegato per quale iter logico la sentenza n. 360/1996 — che riguardava un decreto-legge reiterato e non ancora convertito — si applicasse a una legge di conversione che fa salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti (situazioni giuridicamente distinte).
Il principio
La questione di legittimità costituzionale relativa a una legge di conversione che fa salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti è inammissibile se il rimettente non chiarisce le ragioni per cui il divieto di reiterazione dei decreti-legge si estende a tale tipologia di norma, trattandosi di fattispecie giuridicamente distinta.
Domande e risposte
Cosa proibì la sentenza n. 360/1996?
La sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale dichiarò incostituzionale un decreto-legge che reiterava, a termini scaduti, un precedente decreto-legge non convertito. La reiterazione sistematica dei decreti-legge era considerata una violazione dell’art. 77 Cost., che limita l’uso di tale strumento ai casi di straordinaria necessità e urgenza.
Qual è la differenza tra «reiterazione del decreto-legge» e «legge che fa salvi gli effetti»?
La reiterazione è un nuovo decreto-legge che riproduce il contenuto di uno scaduto, aggirando il voto parlamentare. Una legge ordinaria che «fa salvi gli effetti» è invece un atto legislativo del Parlamento che consolida le situazioni giuridiche già prodottesi, con contenuto e portata potenzialmente diversi rispetto al decreto scaduto.
Perché è importante identificare l’oggetto dell’ordinanza-ingiunzione nel giudizio a quo?
Perché senza conoscere l’oggetto e il contenuto del provvedimento impugnato è impossibile stabilire se la norma di legge censurata sia effettivamente rilevante nella controversia, cioè se dalla sua illegittimità dipenda la decisione del caso concreto.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Decreti-legge: presupposti di necessità e urgenza, limiti di reiterazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.