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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge n. 4/1997 (conversione del d.l. n. 583/1996 in materia sanitaria), sollevata senza precisare né l’oggetto né il contenuto dell’ordinanza-ingiunzione censurata, e senza motivare adeguatamente il preteso contrasto con l’art. 77 Cost. in tema di reiterazione dei decreti-legge.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione di natura sanitaria, aveva impugnato la legge 17 gennaio 1997, n. 4, che aveva convertito il decreto-legge n. 583/1996 in materia sanitaria e fatto salvi gli effetti di precedenti decreti-legge non convertiti (d.l. n. 377/96 e n. 478/96). Il rimettente riteneva che questa tecnica legislativa violasse l’art. 77 della Costituzione sul divieto di reiterazione dei decreti-legge.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva sollevato questione di legittimità dell’intera legge n. 4/1997, sostenendo che essa non costituisse «in realtà» una legge di conversione, ma solo un meccanismo per far salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti, in violazione del principio espresso dalla sentenza costituzionale n. 360 del 1996.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per una duplice insufficienza motivazionale: il rimettente non aveva precisato né l’oggetto né il contenuto dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione; e non aveva spiegato per quale iter logico la sentenza n. 360/1996 — che riguardava un decreto-legge reiterato e non ancora convertito — si applicasse a una legge di conversione che fa salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti (situazioni giuridicamente distinte).

Il principio

La questione di legittimità costituzionale relativa a una legge di conversione che fa salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti è inammissibile se il rimettente non chiarisce le ragioni per cui il divieto di reiterazione dei decreti-legge si estende a tale tipologia di norma, trattandosi di fattispecie giuridicamente distinta.

Domande e risposte

Cosa proibì la sentenza n. 360/1996?

La sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale dichiarò incostituzionale un decreto-legge che reiterava, a termini scaduti, un precedente decreto-legge non convertito. La reiterazione sistematica dei decreti-legge era considerata una violazione dell’art. 77 Cost., che limita l’uso di tale strumento ai casi di straordinaria necessità e urgenza.

Qual è la differenza tra «reiterazione del decreto-legge» e «legge che fa salvi gli effetti»?

La reiterazione è un nuovo decreto-legge che riproduce il contenuto di uno scaduto, aggirando il voto parlamentare. Una legge ordinaria che «fa salvi gli effetti» è invece un atto legislativo del Parlamento che consolida le situazioni giuridiche già prodottesi, con contenuto e portata potenzialmente diversi rispetto al decreto scaduto.

Perché è importante identificare l’oggetto dell’ordinanza-ingiunzione nel giudizio a quo?

Perché senza conoscere l’oggetto e il contenuto del provvedimento impugnato è impossibile stabilire se la norma di legge censurata sia effettivamente rilevante nella controversia, cioè se dalla sua illegittimità dipenda la decisione del caso concreto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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