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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal GUP di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità delle opinioni dell’on. Lo Porto. La fase è solo preliminare: sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto.

Di cosa si tratta

Il deputato Guido Lo Porto era imputato di diffamazione aggravata per avere offeso, tramite un comunicato stampa, la reputazione di un sostituto procuratore di Palermo. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle opinioni ex art. 68, primo comma, Cost. Il GUP di Caltanissetta aveva quindi promosso conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto verte sulla delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001, relativa all’on. Guido Lo Porto. Il parametro è l’art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità parlamentare). Il ricorrente è il GUP del Tribunale di Caltanissetta.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il ricorso: in questa fase preliminare deve solo verificare l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo. Il GUP è un potere dello Stato legittimato a sollevare conflitto; la delibera della Camera è un atto suscettibile di menomare le attribuzioni giurisdizionali. La Corte dispone la notifica alla Camera e fissa il termine per la costituzione.

Il principio

Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri, la Corte verifica solo l’esistenza dei requisiti soggettivo (le parti sono poteri dello Stato distinti) e oggettivo (vi è un atto del convenuto suscettibile di menomare le attribuzioni del ricorrente), senza pronunziarsi nel merito.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra la fase di ammissibilità e il giudizio di merito nel conflitto di attribuzione?

La fase di ammissibilità (art. 37 l. n. 87/1953) è un filtro preliminare in camera di consiglio, senza contraddittorio, in cui si verifica solo la sussistenza formale dei presupposti del conflitto. Se ammesso, il giudizio di merito si svolge con pieno contraddittorio.

Un comunicato stampa diffuso da un’agenzia giornalistica rientra nell’insindacabilità parlamentare?

Dipende dal nesso funzionale con l’attività parlamentare: la questione è oggetto del giudizio di merito. Non tutti i comunicati dei parlamentari sono coperti dall’art. 68, primo comma, Cost.; occorre valutare se le dichiarazioni siano connesse all’esercizio del mandato.

Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

La Corte ordina la notifica del ricorso alla Camera dei deputati, che può costituirsi in giudizio. Si apre quindi la fase del contraddittorio, al termine della quale la Corte decide nel merito se spettava alla Camera affermare l’insindacabilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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