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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso della Regione Emilia-Romagna avverso l’art. 9, comma 3, del d.l. 112/2008 (sterilizzazione IVA per i settori petroliferi – agricoltura, pesca, autotrasporto). La norma impugnata è stata abrogata dal d.l. 162/2008 prima ancora di trovare applicazione.
Di cosa si tratta
La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato in via principale l’art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nella parte in cui prevedeva la conclusione di una convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero competente per la sterilizzazione degli effetti IVA per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’autotrasporto. I parametri erano gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione (competenze regionali).
La questione di legittimità costituzionale
La Regione sosteneva che la norma statale, disciplinando modalità attuative che incidevano su materie di competenza regionale (agricoltura, pesca), violasse i criteri di riparto della potestà legislativa e amministrativa tra Stato e Regioni.
La decisione della Corte
Il decreto-legge 22 ottobre 2008, n. 162, ha abrogato la norma impugnata prima ancora che essa trovasse applicazione concreta. La Corte prende atto della sopravvenuta abrogazione e dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcun effetto normativo da caducare.
Il principio
La cessazione della materia del contendere nei giudizi in via principale si verifica quando la norma regionale o statale impugnata viene abrogata senza aver mai trovato applicazione e il relativo contenzioso perde pertanto ogni rilievo pratico.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva l’art. 9, comma 3, del d.l. 112/2008?
La norma prevedeva la conclusione di una convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero delle politiche agricole per disciplinare un meccanismo di rimborso o compensazione IVA a favore di imprese agricole, pescherie e autotrasportatori, al fine di attenuare l’impatto dell’aumento dei prezzi dei carburanti.
Cosa significa “cessata materia del contendere”?
Significa che la norma impugnata non esiste più e non ha prodotto effetti che occorra eliminare retroattivamente. Il processo costituzionale si chiude senza entrare nel merito perché la decisione non avrebbe più alcuna utilità pratica.
Norme collegate
- Art. 117, quarto comma, della Costituzione — competenza legislativa residuale delle Regioni, parametro del ricorso
- Art. 118, primo comma, della Costituzione — sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative, parametro del ricorso
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