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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso della Regione Emilia-Romagna avverso l’art. 9, comma 3, del d.l. 112/2008 (sterilizzazione IVA per i settori petroliferi – agricoltura, pesca, autotrasporto). La norma impugnata è stata abrogata dal d.l. 162/2008 prima ancora di trovare applicazione.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato in via principale l’art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nella parte in cui prevedeva la conclusione di una convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero competente per la sterilizzazione degli effetti IVA per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’autotrasporto. I parametri erano gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione (competenze regionali).

La questione di legittimità costituzionale

La Regione sosteneva che la norma statale, disciplinando modalità attuative che incidevano su materie di competenza regionale (agricoltura, pesca), violasse i criteri di riparto della potestà legislativa e amministrativa tra Stato e Regioni.

La decisione della Corte

Il decreto-legge 22 ottobre 2008, n. 162, ha abrogato la norma impugnata prima ancora che essa trovasse applicazione concreta. La Corte prende atto della sopravvenuta abrogazione e dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcun effetto normativo da caducare.

Il principio

La cessazione della materia del contendere nei giudizi in via principale si verifica quando la norma regionale o statale impugnata viene abrogata senza aver mai trovato applicazione e il relativo contenzioso perde pertanto ogni rilievo pratico.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva l’art. 9, comma 3, del d.l. 112/2008?

La norma prevedeva la conclusione di una convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero delle politiche agricole per disciplinare un meccanismo di rimborso o compensazione IVA a favore di imprese agricole, pescherie e autotrasportatori, al fine di attenuare l’impatto dell’aumento dei prezzi dei carburanti.

Cosa significa “cessata materia del contendere”?

Significa che la norma impugnata non esiste più e non ha prodotto effetti che occorra eliminare retroattivamente. Il processo costituzionale si chiude senza entrare nel merito perché la decisione non avrebbe più alcuna utilità pratica.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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