Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo sul riordino dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise. Dopo il ricorso del Governo, la Regione ha modificato le norme contestate e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso, senza costituzione della Regione.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato due norme regionali sul riordino dell’Istituto Zooprofilattico «G. Caporale»: una estendeva ai dipendenti del SSN l’aspettativa con assegni dei professori universitari, l’altra faceva restare in carica il direttore generale fino alla scadenza del contratto.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 12, comma 5, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione a norme statali su sanità e riorganizzazione degli enti vigilati. Il ricorso era proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. Nelle more, la legge regionale n. 6 del 2015 ha modificato le norme impugnate e, dopo delibera del Consiglio dei ministri, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. In mancanza di costituzione della Regione, la rinuncia determina l’estinzione del processo.

Il principio

Nel giudizio in via principale, in mancanza di costituzione della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Perché il processo si è estinto?

Perché la Regione ha modificato le norme contestate e il Governo ha ritirato il ricorso; non essendosi costituita la Regione, la rinuncia ha chiuso il processo.

Cosa prevedevano le norme impugnate?

Una estendeva un’aspettativa con assegni ai dipendenti del SSN; l’altra manteneva in carica il direttore generale fino alla scadenza del contratto.

La Corte ha deciso il merito?

No: ha solo preso atto della rinuncia e dichiarato estinto il processo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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