Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal GIP del Tribunale di Siracusa sugli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003 (attuazione art. 68 Cost.), nella parte in cui richiederebbero l’autorizzazione della Camera per utilizzare intercettazioni di conversazioni di un soggetto divenuto parlamentare dopo l’esecuzione delle operazioni.

Di cosa si tratta

Nel procedimento a quo erano state eseguite intercettazioni telefoniche nei confronti di un soggetto che era poi divenuto parlamentare. Il GIP del Tribunale di Siracusa dubitava che gli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003 imponessero di richiedere l’autorizzazione della Camera anche per le intercettazioni eseguite prima che il soggetto acquisisse la qualità di membro del Parlamento.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell’interpretazione per cui richiedono l’autorizzazione camerale anche per intercettazioni eseguite prima dell’elezione del soggetto. Parametri: artt. 3, 24, 68, commi 2 e 3, 111, commi 2 e 3, e 112 Cost. Giudice rimettente: GIP del Tribunale di Siracusa, ordinanza del 15 ottobre 2004.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La Corte ha confermato che la disciplina sull’autorizzazione parlamentare per le intercettazioni si applica anche alle conversazioni intercettate prima dell’acquisizione della qualità di parlamentare, in quanto la garanzia ha carattere obiettivo e non dipende dal momento in cui l’interessato era già parlamentare. La questione era quindi manifestamente infondata.

Il principio

La garanzia dell’autorizzazione parlamentare per l’utilizzazione delle intercettazioni (art. 68, terzo comma, Cost.; artt. 4 e 6 l. n. 140/2003) ha carattere obiettivo e prescinde dal momento in cui l’interessato ha acquisito la qualità parlamentare: si applica anche alle intercettazioni eseguite prima dell’elezione.

Domande e risposte

Quando serve l’autorizzazione della Camera per usare intercettazioni che riguardano un parlamentare?

Sempre, anche se le intercettazioni sono state eseguite quando il soggetto non era ancora parlamentare. La garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. si applica al momento dell’utilizzo delle intercettazioni nel processo, non al momento della loro esecuzione.

Cosa prevede la legge n. 140/2003 sulle intercettazioni parlamentari?

La legge n. 140/2003 disciplina l’attuazione dell’art. 68 Cost.: l’art. 4 richiede l’autorizzazione preventiva della Camera per eseguire intercettazioni nei confronti di un parlamentare; l’art. 6 disciplina le intercettazioni «casuali» o «indirette» di conversazioni cui ha partecipato un parlamentare.

L’immunità parlamentare si applica ai procedimenti a carico di terzi?

Sì, nella misura in cui le intercettazioni di conversazioni del parlamentare devono comunque essere autorizzate dalla Camera per essere utilizzate, anche se il procedimento principale riguarda soggetti diversi.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.