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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge n. 140/2003 nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità e la distruzione delle intercettazioni «casuali» di conversazioni di un parlamentare anche nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare stesso. La garanzia costituzionale non può estendersi a terzi estranei alla funzione parlamentare.

Di cosa si tratta

Il GIP del Tribunale di Torino stava esaminando intercettazioni telefoniche eseguite su utenze di terzi, alle quali aveva casualmente partecipato un membro della Camera. Il parlamentare era indagato nello stesso procedimento per turbativa d’asta aggravata. La questione riguardava l’estensione dell’inutilizzabilità prevista dall’art. 6 l. n. 140/2003 anche ai coimputati non parlamentari.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità e la distruzione delle intercettazioni anche nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare. Parametri: artt. 3, 24 e 112 Cost. Giudice rimettente: GIP del Tribunale di Torino.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 6, commi 2, 5 e 6, l. n. 140/2003 nella parte in cui estende l’inutilizzabilità delle intercettazioni «casuali» anche ai procedimenti e nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare. La garanzia costituzionale dell’art. 68, terzo comma, Cost. è personale del parlamentare e non può riverberarsi a danno dei terzi, comprimendo il diritto di difesa dei coimputati non parlamentari e l’obbligatorietà dell’azione penale.

Il principio

La garanzia dell’autorizzazione parlamentare per le intercettazioni casuali è una prerogativa personale del parlamentare: l’eventuale diniego di autorizzazione da parte della Camera determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni solo nei confronti del parlamentare, non anche nei confronti dei terzi coimputati o coinvolti nel procedimento.

Domande e risposte

Cosa sono le «intercettazioni casuali» di un parlamentare?

Sono le intercettazioni eseguite su utenze di terzi, alle quali ha casualmente partecipato un parlamentare. Si distinguono dalle intercettazioni «dirette» eseguite sull’utenza del parlamentare, per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva della Camera (art. 4 l. n. 140/2003).

Se la Camera nega l’autorizzazione, le intercettazioni diventano inutilizzabili per tutti?

No, dopo questa sentenza. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’estensione erga omnes dell’inutilizzabilità: il diniego camerale produce effetti solo nei confronti del parlamentare, lasciando intatte le prove nei confronti degli altri imputati.

Perché l’estensione a terzi era incostituzionale?

Perché comprimeva in modo sproporzionato il diritto di difesa dei coimputati non parlamentari (art. 24 Cost.) e l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), senza che vi fosse alcuna ragione costituzionale per tutelare la posizione processuale di soggetti che non godono delle garanzie parlamentari.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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