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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche, sollevata dal GIP del Tribunale di Trani in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega).
Di cosa si tratta
L’art. 268, comma 3, c.p.p. disciplina le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, stabilendo che le stesse devono avvenire mediante impianti installati nella procura della Repubblica. Il GIP del Tribunale di Trani dubitava che tale norma eccedesse i limiti della delega legislativa.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 268, comma 3, del codice di procedura penale. Parametro costituzionale: art. 76 della Costituzione (principio di delega: il Governo esercita la funzione legislativa delegata nei limiti stabiliti dalla legge di delega). Rimettente: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La norma censurata non eccede i limiti della delega legislativa fissati dal Parlamento: l’art. 268, comma 3, c.p.p. è pienamente compatibile con il dettato dell’art. 76 Cost.
Il principio
La manifesta infondatezza è dichiarata con ordinanza quando la questione è priva di qualsiasi pregio in punto di diritto, senza necessità di un’approfondita disamina. Il controllo sull’eccesso di delega (art. 76 Cost.) richiede che il Governo abbia travalicato i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Domande e risposte
Che cosa prescrive l’art. 268, comma 3, c.p.p. sulle intercettazioni?
Stabilisce che le operazioni di intercettazione devono essere eseguite per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica; solo in caso di insufficienza o inidoneità di tali impianti è consentito l’uso di impianti privati.
Che cosa significa «eccesso di delega» ex art. 76 della Costituzione?
Si ha eccesso di delega quando il Governo, nell’esercitare la funzione legislativa delegata, va oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega del Parlamento, violando il confine tra potere legislativo e potere esecutivo.
Perché la questione è «manifestamente» infondata?
Perché la Corte, anche solo da un esame sommario, non ravvisa alcuna plausibile violazione dell’art. 76 Cost. nella norma sulle intercettazioni. La manifesta infondatezza consente di decidere con ordinanza, senza udienza pubblica.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa e rispetto dei principi e criteri direttivi
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