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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Carlo Taormina, che collegavano Cofferati e i comunisti all’omicidio del prof. Biagi. Ricorso inammissibile in fase di delibazione preliminare.
Di cosa si tratta
In un procedimento civile analogo al caso Bossi-Cofferati (n. 53/2006), la CGIL e Sergio Cofferati avevano convenuto in giudizio l’on. Carlo Taormina per dichiarazioni rese all’agenzia ADN Kronos il 20 marzo 2002, nelle quali si affermava che «gli assassini di Biagi si erano proposti come braccio armato di Cofferati e dei comunisti». La Camera aveva deliberato l’insindacabilità; il Tribunale aveva sollevato conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (Tribunale di Roma c. Camera dei deputati) sorto a seguito della delibera camerale del 30 luglio 2003 sull’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Taormina (art. 68, primo comma, Cost.). Fase di ammissibilità. Ricorso iscritto al n. 28 del registro conflitti 2005.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto nella fase di ammissibilità, per le stesse ragioni formali riscontrate nel caso n. 53/2006 deciso nella medesima camera di consiglio.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni deve superare una fase preliminare di ammissibilità che verifica se il ricorrente sia un «potere dello Stato» e se sia configurabile una lesione delle sue attribuzioni costituzionali. L’inammissibilità in questa fase non pregiudica nel merito la questione dell’insindacabilità.
Domande e risposte
Questo caso è collegato all’ordinanza n. 53/2006?
Sì. Entrambi i casi riguardano dichiarazioni rese da parlamentari in merito all’omicidio Biagi e la conseguente delibera camerale di insindacabilità, decisi nella stessa camera di consiglio con esito identico.
L’art. 68 Cost. protegge qualsiasi dichiarazione di un parlamentare?
No. La protezione è limitata alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese a organi di stampa al di fuori del Parlamento richiedono la verifica del nesso funzionale.
Cosa succede dopo l’inammissibilità del conflitto?
Il giudice ordinario può procedere nel giudizio civile per diffamazione, tenendo conto della delibera camerale come atto della Camera che è comunque soggetto a valutazione del giudice, salvo una nuova pronuncia della Corte.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità e immunità dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.