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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Umberto Bossi in merito all’omicidio del prof. Biagi. Il ricorso non soddisfaceva i requisiti formali per la fase di ammissibilità.

Di cosa si tratta

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e Sergio Cofferati avevano convenuto in giudizio l’on. Umberto Bossi, chiedendo la condanna per diffamazione in relazione a dichiarazioni rese in un’intervista sul quotidiano «Il Messaggero» del 25 marzo 2002, nelle quali si insinuava un collegamento tra la politica sindacale della CGIL e l’omicidio del prof. Marco Biagi. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (Tribunale di Roma c. Camera dei deputati) sorto a seguito della delibera camerale del 30 luglio 2003 sull’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Bossi (art. 68, primo comma, Cost.). Fase di ammissibilità. Ricorso iscritto al n. 27 del registro conflitti 2005.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni nella fase di delibazione preliminare. Il ricorso del Tribunale non rispettava i requisiti necessari per la corretta instaurazione del conflitto tra poteri.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è sottoposto a una fase preliminare di ammissibilità davanti alla Corte Costituzionale: il ricorso deve provenire da un «potere» nel senso costituzionale del termine e deve riguardare una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. L’inammissibilità in questa fase preclude l’esame del merito.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare dell’art. 68?

L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una prerogativa a tutela della libertà di mandato parlamentare.

Quando una dichiarazione è «funzionale» e quindi insindacabile?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, occorre un nesso funzionale tra la dichiarazione resa extra moenia (fuori dal Parlamento) e l’attività parlamentare; non basta che il soggetto sia parlamentare.

Come si risolve il conflitto tra Camera e magistratura?

Il giudice che ritiene di non essere vincolato dalla delibera camerale può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, che decide se la delibera parlamentare sia o meno legittima.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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