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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Tiziana Parenti su Antonio Di Pietro. Lo stesso conflitto, relativo alla medesima delibera, era già stato definito con sentenza n. 274/2001 che ne aveva dichiarato l’inammissibilità, esaurendo definitivamente il giudizio.
Di cosa si tratta
L’on. Tiziana Parenti aveva rilasciato un’intervista in cui commentava le asserite motivazioni dell’inchiesta “Mani pulite” e i presunti collegamenti tra Antonio Di Pietro e i servizi segreti americani. Il Tribunale di Roma l’aveva processata per diffamazione aggravata. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità l’11 febbraio 1999. Il Tribunale aveva già sollevato una prima volta il conflitto, dichiarato inammissibile con sent. n. 274/2001.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha riproposto il conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera dell’11 febbraio 1999. La stessa delibera era già stata oggetto di un conflitto dichiarato inammissibile nel merito con sent. n. 274/2001. Parametro: art. 68, comma 1, Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il conflitto era già stato definito con sentenza n. 274/2001 che, dichiarandolo inammissibile, aveva esaurito il giudizio su quella delibera. Riproporre lo stesso conflitto con atto formalmente corretto non è consentito: la sentenza di inammissibilità pronunciata in esito alla fase di merito ha natura di pronuncia definitiva.
Il principio
Una volta che la Corte costituzionale abbia definito con sentenza un conflitto di attribuzioni — anche con pronuncia di inammissibilità nel merito — lo stesso conflitto non può essere riproposto. Il giudicato costituzionale ha efficacia preclusiva anche rispetto a nuovi atti introduttivi concernenti la medesima delibera.
Domande e risposte
Perché il Tribunale di Roma aveva riproposto il conflitto?
Perché la sent. n. 274/2001 aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso per vizi formali, e il Tribunale riteneva di poter riproporre la questione con atto correttamente redatto. La Corte ha chiarito che quella sentenza esauriva comunque il giudizio.
C’è differenza tra inammissibilità in fase preliminare e inammissibilità dopo l’ammissione?
Sì. L’ordinanza di ammissibilità (fase preliminare) è provvisoria e non preclude nulla. Invece la sentenza pronunciata nella fase di merito — anche se di inammissibilità — chiude definitivamente il giudizio su quel conflitto.
Cosa deve fare il giudice se ritiene che la delibera di insindacabilità leda le sue attribuzioni?
Deve sollevare il conflitto nei termini previsti con atto che rispetti tutti i requisiti formali e sostanziali. Se il conflitto è già stato deciso definitivamente, non è possibile ripresentarlo.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni parlamentari
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