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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 4, del d.l. n. 186/1998, nella parte in cui esclude la somministrazione gratuita del Multitrattamento Di Bella (MDB) a carico del SSN anche in casi individuali particolari. La questione ripropone tesi già esaminate e superate dalla Corte con la sent. n. 188/2000.
Di cosa si tratta
Un paziente oncologico che utilizzava il MDB a proprie spese, con apparente stabilizzazione della malattia, aveva chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare la ASL locale a farsi carico delle spese. Il giudice del lavoro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che in casi di questo tipo il SSN dovesse coprire i costi del trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bergamo (giudice del lavoro) ha impugnato l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 186/1998, convertito con l. n. 257/1998, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente la somministrazione del MDB a spese del SSN anche quando il paziente non può permetterselo e la terapia convenzionale è inapplicabile.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sent. n. 188/2000 aveva già esaminato analoga questione relativa alla gratuita erogazione dei farmaci MDB per pazienti oncologici indigenti non curabili con terapie convenzionali ed era pervenuta ad una soluzione che non richiedeva l’intervento additivo invocato. Il rimettente non ha addotto argomenti nuovi.
Il principio
La manifesta inammissibilità può essere dichiarata quando la questione ripropone, senza elementi nuovi, una tesi già esaminata e respinta dalla Corte in una pronuncia precedente. Non è sufficiente allegare la particolarità del caso concreto se la questione di diritto è identica a quella già decisa.
Domande e risposte
Cos’è il Multitrattamento Di Bella?
È un protocollo terapeutico ideato dal prof. Luigi Di Bella per il trattamento dei tumori, basato su un cocktail di farmaci non approvato come terapia oncologica standard. Alla fine degli anni ’90 aveva suscitato grande attenzione pubblica e numerosi ricorsi per ottenerne l’erogazione gratuita a carico del SSN.
Cosa aveva deciso la Corte con la sent. n. 188/2000?
Aveva ritenuto che l’esclusione del MDB dalla gratuita erogazione a carico del SSN non violasse di per sé il diritto alla salute, purché fossero garantite cure essenziali. Il problema della somministrazione in casi individuali era già stato trattato in quella sede.
Il paziente non abbiente può ottenere farmaci sperimentali a carico del SSN?
Solo se il farmaco è inserito nei prontuari terapeutici o se una disposizione normativa specifica ne prevede l’erogazione gratuita. Il giudice non può sostituirsi al legislatore nell’estendere la copertura del SSN a trattamenti non approvati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
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