Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 4, del d.l. n. 186/1998, nella parte in cui esclude la somministrazione gratuita del Multitrattamento Di Bella (MDB) a carico del SSN anche in casi individuali particolari. La questione ripropone tesi già esaminate e superate dalla Corte con la sent. n. 188/2000.

Di cosa si tratta

Un paziente oncologico che utilizzava il MDB a proprie spese, con apparente stabilizzazione della malattia, aveva chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare la ASL locale a farsi carico delle spese. Il giudice del lavoro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che in casi di questo tipo il SSN dovesse coprire i costi del trattamento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bergamo (giudice del lavoro) ha impugnato l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 186/1998, convertito con l. n. 257/1998, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente la somministrazione del MDB a spese del SSN anche quando il paziente non può permetterselo e la terapia convenzionale è inapplicabile.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sent. n. 188/2000 aveva già esaminato analoga questione relativa alla gratuita erogazione dei farmaci MDB per pazienti oncologici indigenti non curabili con terapie convenzionali ed era pervenuta ad una soluzione che non richiedeva l’intervento additivo invocato. Il rimettente non ha addotto argomenti nuovi.

Il principio

La manifesta inammissibilità può essere dichiarata quando la questione ripropone, senza elementi nuovi, una tesi già esaminata e respinta dalla Corte in una pronuncia precedente. Non è sufficiente allegare la particolarità del caso concreto se la questione di diritto è identica a quella già decisa.

Domande e risposte

Cos’è il Multitrattamento Di Bella?

È un protocollo terapeutico ideato dal prof. Luigi Di Bella per il trattamento dei tumori, basato su un cocktail di farmaci non approvato come terapia oncologica standard. Alla fine degli anni ’90 aveva suscitato grande attenzione pubblica e numerosi ricorsi per ottenerne l’erogazione gratuita a carico del SSN.

Cosa aveva deciso la Corte con la sent. n. 188/2000?

Aveva ritenuto che l’esclusione del MDB dalla gratuita erogazione a carico del SSN non violasse di per sé il diritto alla salute, purché fossero garantite cure essenziali. Il problema della somministrazione in casi individuali era già stato trattato in quella sede.

Il paziente non abbiente può ottenere farmaci sperimentali a carico del SSN?

Solo se il farmaco è inserito nei prontuari terapeutici o se una disposizione normativa specifica ne prevede l’erogazione gratuita. Il giudice non può sostituirsi al legislatore nell’estendere la copertura del SSN a trattamenti non approvati.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.