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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2 della L. 135/1985 (indennizzi per beni perduti in territori già italiani), come interpretato dalla L. 98/1994. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

La legge 135/1985 prevedeva indennizzi per cittadini italiani che avevano perduto beni in territori poi passati sotto sovranità straniera. Un’interpretazione autentica del 1994 ne limitava la portata. Il giudice rimettente contestava la conformità costituzionale di tale interpretazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il rimettente ha impugnato l’art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 (Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana), come interpretato dall’art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in riferimento a parametri costituzionali non specificati in modo sufficiente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva illustrato adeguatamente perché la questione fosse necessaria per la definizione del giudizio principale.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice a quo non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel procedimento pendente davanti a lui.

Domande e risposte

Cos’è la manifesta inammissibilità?

È il rigetto immediato della questione in camera di consiglio, senza istruttoria, perché mancano i presupposti formali minimi per esaminarla nel merito.

Perché il giudice deve motivare la «rilevanza»?

La rilevanza significa che la risposta alla questione costituzionale è necessaria per decidere il caso: senza di essa la Corte non può sapere se la questione è pertinente.

Cosa deve fare il giudice dopo questa decisione?

Può riproporre la questione con una motivazione più adeguata sulla rilevanza, oppure decidere il giudizio applicando le norme vigenti.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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