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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa ai poteri dell’Amministrazione finanziaria di effettuare indagini bancarie ai fini dell’accertamento IVA. L’inammissibilità era dovuta al fatto che il giudice rimettente era vincolato al principio di diritto formulato dalla Cassazione nella sentenza di rinvio e non era perciò libero di sollevare la questione in modo autonomo.

Di cosa si tratta

L’art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (disciplina IVA) consente all’Amministrazione finanziaria di chiedere dati bancari e di utilizzarli come base per accertamenti IVA. La Commissione tributaria regionale della Toscana, chiamata a decidere come giudice di rinvio dopo una sentenza di cassazione, dubitava della legittimità della norma in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 53 e 97 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato questione di legittimità dell’art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dalla legge n. 413 del 1991, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. Il giudice rimettente era però vincolato al principio di diritto stabilito dalla Cassazione nella sentenza di rinvio n. 4732 del 2006.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice di rinvio non era libero di rimettere la norma alla Corte costituzionale poiché era vincolato al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione. Sollevare la questione in quelle condizioni processuali era precluso dall’obbligo di uniformarsi al principio di rinvio.

Il principio

Il giudice di rinvio vincolato al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione non può sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma oggetto di quel principio, perché la questione difetta del requisito della rilevanza: qualunque sia la risposta della Corte costituzionale, il giudice di rinvio deve comunque applicare il principio di diritto ricevuto.

Domande e risposte

Cosa sono le indagini bancarie ai fini IVA?

Sono i poteri dell’Amministrazione finanziaria di acquisire dai istituti di credito i dati sui movimenti dei conti correnti del contribuente e di utilizzarli come elementi di prova o presunzione negli accertamenti IVA, se il contribuente non dimostra che li ha già considerati nelle dichiarazioni.

Cosa significa essere «vincolato al principio di diritto» della Cassazione?

Quando la Cassazione cassa una sentenza con rinvio, stabilisce il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. Questo vincolo è cogente e impedisce al giudice di rinvio di discostarsi da quel principio anche sollevando questioni di legittimità costituzionale sulla norma già interpretata.

La norma sulle indagini bancarie IVA è stata poi dichiarata incostituzionale?

In questa sede la Corte non ha esaminato il merito della questione a causa dell’inammissibilità processuale. Non è possibile trarre conclusioni sul merito della legittimità della norma da questa pronuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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