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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione di alcune disposizioni della legge finanziaria regionale del Lazio del 2006. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso e la Regione Lazio aveva accettato, chiudendo così il giudizio senza pronuncia nel merito.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato due articoli della legge finanziaria regionale del Lazio del 2006 (legge n. 4/2006). In particolare contestava: l’art. 12, che introduceva una causa di incompatibilità per lite pendente con la Regione a carico di chi ricopre cariche in enti e società regionali; e l’art. 13, che inseriva i “mediatori culturali” tra i componenti di un osservatorio regionale sulla sicurezza. La Regione Lazio si era costituita in giudizio. All’udienza del 25 settembre 2007 entrambe le parti hanno concordato sulla rinuncia.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 12, commi 1, lett. b) e 3 della legge regionale Lazio n. 4/2006 era impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97 e 113 della Costituzione, per il rilievo che l’incompatibilità per lite pendente con la Regione poteva essere usata strumentalmente per escludere soggetti da cariche apicali. L’art. 13, comma 1, lett. b) era impugnato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. g) Cost., per asserita invasione della competenza statale in materia di ordinamento degli enti locali. Il ricorso era proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e della relativa accettazione della Regione Lazio, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte. Il giudizio si è chiuso il 10 ottobre 2007 senza alcuna pronuncia nel merito delle questioni costituzionali sollevate.
Il principio
La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, seguita dall’accettazione della controparte, produce l’estinzione del processo costituzionale. La Corte prende atto dell’accordo tra le parti senza pronunciarsi sulla fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale originariamente sollevate.
Domande e risposte
Cosa significa “estinzione del processo” davanti alla Corte costituzionale?
Significa che il giudizio si conclude senza una sentenza nel merito: la Corte non stabilisce se la legge era costituzionale o meno. Avviene quando chi ha proposto il ricorso rinuncia e la controparte accetta. Non c’è un “vincitore” formale, ma la legge rimane in vigore non essendo stata dichiarata illegittima.
Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale del Lazio?
Il Governo riteneva che l’incompatibilità per lite pendente con la Regione potesse essere usata strumentalmente per escludere persone scomode dalle cariche sociali di enti regionali, comprimendo i diritti di agire in giudizio e di accesso alle cariche pubbliche garantiti dalla Costituzione.
L’estinzione del processo ha effetti sulla legge regionale?
No: la legge rimane in vigore come se il ricorso non fosse mai stato proposto. L’estinzione del processo per rinuncia non equivale a una pronuncia di infondatezza né a una di illegittimità; semplicemente il giudizio non si svolge.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza evocato nell’impugnazione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, parametro del ricorso governativo
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro del ricorso
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