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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare che, nello stesso procedimento, aveva già pronunciato sentenza di non luogo a procedere poi annullata. La norma impugnata — art. 34, comma 1, c.p.p. — non viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Di cosa si tratta
Un imputato aveva ricusato il giudice dell’udienza preliminare che, nel corso dello stesso procedimento, aveva in precedenza pronunciato sentenza di non luogo a procedere poi annullata. La Corte d’appello di Potenza aveva sollevato questione di legittimità costituzionale chiedendo se tale situazione generasse un’incompatibilità non prevista dall’art. 34, comma 1, c.p.p.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Potenza ha impugnato l’art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GUP che, nello stesso procedimento, abbia già emesso sentenza di non luogo a procedere poi annullata. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Richiama la propria giurisprudenza (sent. n. 224/2001) e precisa che la regressione del procedimento non implica automaticamente una previa valutazione del merito tale da compromettere l’imparzialità del giudice, perché l’annullamento degli atti ha travolto anche la sentenza di non luogo a procedere.
Il principio
L’incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. presuppone che la precedente decisione abbia espresso un giudizio sul merito dell’accusa; la mera adozione di una sentenza di non luogo a procedere poi annullata non integra automaticamente tale condizione quando il procedimento è regredito per ragioni processuali che hanno travolto anche quell’atto.
Domande e risposte
Che cos’è l’incompatibilità del giudice nell’udienza preliminare?
È la situazione in cui il giudice non può svolgere una funzione perché ha già espresso in precedenza, nello stesso procedimento, una valutazione di merito sull’accusa. L’art. 34 c.p.p. disciplina tassativamente questi casi.
Perché la Corte ha respinto la questione come manifestamente infondata?
Perché l’annullamento della sentenza di non luogo a procedere e la regressione del procedimento travolgono anche gli effetti di quella decisione, sicché il giudice non si trova nella posizione di chi ha già valutato il merito in modo definitivo.
Cosa cambia per l’imputato che voglia ricusare il giudice?
Deve dimostrare che la precedente decisione conteneva una valutazione di merito incompatibile con il nuovo giudizio; la sola circostanza che il medesimo magistrato celebri una seconda udienza preliminare non è sufficiente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e terzietà del giudice
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