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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Venezia contro la delibera della Camera che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni dell’on. Bossi sul tricolore (settembre 1997). La fase è preliminare: si verifica la sola ammissibilità formale.
Di cosa si tratta
Nel settembre 1997 l’on. Umberto Bossi aveva pronunciato frasi ritenute vilipendio della bandiera italiana. Il Tribunale di Venezia aveva avviato un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 292, primo e terzo comma c.p., ma la Camera dei deputati aveva deliberato, l’11 gennaio 2000, che le dichiarazioni rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Venezia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera dell’11 gennaio 2000, per asserita violazione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria. Parametro: art. 68, comma 1, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto, riconoscendo i requisiti soggettivo e oggettivo previsti dall’art. 37 l. n. 87/1953. Il Tribunale di Venezia è legittimato a sollevare il conflitto; la Camera è legittimata passivamente. La decisione di merito è rinviata alla fase successiva con contraddittorio tra le parti.
Il principio
In sede di ammissibilità del conflitto, la Corte verifica solo i requisiti formali (legittimazione soggettiva e sussistenza di un atto idoneo a ledere le attribuzioni altrui), riservando ogni giudizio sul nesso funzionale tra dichiarazioni e attività parlamentare alla fase di merito.
Domande e risposte
Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
È il procedimento con cui un potere (ad es. l’autorità giudiziaria) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la sua sfera di competenze costituzionali, ledendo le sue attribuzioni.
Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili ex art. 68 Cost.?
Solo quando sussiste un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio delle funzioni parlamentari. Dichiarazioni rese in sedi extraparlamentari sono insindacabili solo se riproducono sostanzialmente atti tipici già compiuti all’interno del Parlamento.
Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità?
La Corte fissa la fase di merito con contraddittorio tra le parti. Solo in quella sede deciderà se la delibera della Camera abbia effettivamente menomato le attribuzioni del giudice e se debba essere annullata.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.