Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. è stata dichiarata manifestamente infondata: l’incompatibilità del giudice che ha emesso decreto penale di condanna a giudicare sulla successiva richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è già prevista dalla norma, letta correttamente.

Di cosa si tratta

Un Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rossano aveva emesso un decreto penale di condanna. L’imputato propose opposizione chiedendo l’applicazione della pena concordata (art. 444 c.p.p.). Il G.I.P. si chiese se potesse proseguire come giudice anche in questa seconda fase, o se scattasse l’incompatibilità. Secondo il rimettente, il termine «giudizio» dell’art. 34 c.p.p. riguarderebbe solo il dibattimento, lasciando un vuoto per i procedimenti camerali.

La questione di legittimità costituzionale

Il G.I.P. del Tribunale di Rossano dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevedrebbe l’incompatibilità del giudice che ha emesso il decreto penale di condanna a giudicare sulla richiesta ex art. 444 c.p.p. avanzata in sede di opposizione. Parametri evocati: artt. 2, 3, 24 co. 2, 25 co. 1 e 111 co. 2 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La locuzione «giudizio» nell’art. 34, comma 2, c.p.p. è costantemente intesa dalla giurisprudenza costituzionale come comprensiva di «qualsiasi tipo di giudizio» che pervenga a una decisione di merito — inclusa la pronuncia sulla pena concordata ex art. 444 c.p.p. L’incompatibilità lamentata dal rimettente è dunque già scritta nella norma: la questione era basata su un presupposto interpretativo erroneo.

Il principio

Il termine «giudizio» di cui all’art. 34, comma 2, c.p.p. abbraccia ogni procedimento che, sulla base di un esame delle prove, conduca a una decisione di merito: l’incompatibilità del giudice si applica perciò anche al giudizio camerale sull’accordo ex art. 444 c.p.p., non solo al dibattimento.

Domande e risposte

Il giudice che ha emesso un decreto penale di condanna può poi decidere sulla richiesta di patteggiamento dell’imputato?

No. La Corte costituzionale ha confermato che l’art. 34, comma 2, c.p.p. stabilisce già l’incompatibilità: il medesimo giudice non può svolgere la valutazione sia in sede di decreto penale sia in sede di applicazione della pena concordata.

Perché il rimettente riteneva esistente un vuoto normativo?

Il G.I.P. sosteneva che il termine «giudizio» si riferisse solo al dibattimento e non ai procedimenti camerali. La Corte ha smentito questa lettura restrittiva, richiamando la propria consolidata giurisprudenza in senso più ampio.

Cosa succede se il G.I.P. ignora l’incompatibilità?

La decisione emessa da un giudice incompatibile è viziata e può essere oggetto di impugnazione; l’incompatibilità è posta a garanzia della terzietà e dell’imparzialità del giudice ai sensi dell’art. 111 Cost.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.