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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Campania sull’art. 52, comma 62, della legge finanziaria 2002. La norma, che ripristina una causa di incompatibilità per sindaci e presidenti di provincia che amministrano società miste responsabili di patti territoriali, attiene all’elettorato passivo nelle elezioni locali: materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 52, comma 62, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) abroga una disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2001 che escludeva l’incompatibilità tra la carica di sindaco o presidente di provincia e le funzioni di amministrazione in società di capitale a partecipazione mista costituite come responsabili di patti territoriali. Con l’abrogazione viene ripristinata l’incompatibilità. La Regione Campania impugna la norma sostenendo che incida nelle materie di sviluppo economico del territorio di sua competenza.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Campania denuncia l’art. 52, comma 62, della legge n. 448/2001 in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo che la norma incida sulle materie relative allo sviluppo economico del territorio attribuite alla competenza regionale e comprima l’autonomia organizzativa degli enti locali. Nessun giudice rimettente: si tratta di ricorso in via principale.
La decisione della Corte
La questione è infondata. La norma censurata, pur avendo contenuto abrogativo, si inserisce nella disciplina delle cause di incompatibilità degli amministratori locali, cioè nel regime dell’elettorato passivo nelle elezioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Tale materia rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Non vi è pertanto alcuna invasione della sfera di competenza regionale.
Il principio
La disciplina delle incompatibilità degli amministratori locali appartiene alla legislazione elettorale degli enti locali, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., indipendentemente dai riflessi che tale disciplina può avere sulla gestione di strumenti di sviluppo economico territoriale.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma abrogata dalla legge finanziaria 2002?
Il comma 82 dell’art. 145 della legge n. 388/2000 stabiliva che la carica di sindaco, presidente di provincia o consigliere locale non fosse incompatibile con le funzioni di amministrazione in società di capitale a partecipazione mista costituite come responsabili di patti territoriali ai sensi della legge n. 662/1996.
Perché la Regione Campania riteneva la norma incostituzionale?
Sosteneva che la disposizione incidesse sullo sviluppo economico del territorio — materia regionale — e comprimesse l’autonomia organizzativa degli enti locali, determinando un’ingiustificata equiparazione di situazioni disomogenee.
In quale materia ha ricondotto la norma la Corte?
Non nello sviluppo economico del territorio, bensì nella legislazione elettorale degli enti locali (incompatibilità e ineleggibilità): materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione della potestà legislativa; la legislazione elettorale degli enti locali è materia esclusiva dello Stato
- Art. 118 della Costituzione — attribuzione delle funzioni amministrative e sussidiarietà
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per asserita equiparazione di situazioni non omologhe
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