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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. che limita l’incidente probatorio ai testimoni minorenni in casi di reati sessuali, escludendo gli infermi di mente adulti. La disposizione è ragionevole perché il legislatore può graduare i presupposti per l’accesso all’incidente probatorio in base alle caratteristiche dei soggetti vulnerabili.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento per reati sessuali davanti al GIP di Genova, si chiedeva di procedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza della parte offesa, persona maggiorenne affetta da sindrome di Down con grave compromissione cognitiva. Il GIP rilevava che l’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 66/1996) consente l’incidente probatorio speciale solo per testimoni minorenni in procedimenti per reati sessuali, non per infermi di mente adulti, e sollevava questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Genova aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione: la limitazione ai soli minorenni avrebbe violato il principio di uguaglianza, il diritto alla salute e il diritto di difesa della persona offesa adulta affetta da grave infermità mentale, che non potrebbe beneficiare delle modalità protette di assunzione della testimonianza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 392, comma 1-bis: il legislatore può legittimamente modulare l’accesso all’incidente probatorio speciale tenendo conto delle specifiche vulnerabilità dei soggetti (età minorile rispetto a infermità mentale dell’adulto). Le questioni sugli artt. 398 e 498 sono dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

Il principio

Il legislatore può differenziare la disciplina processuale dell’incidente probatorio speciale in base alle caratteristiche di specifiche categorie di soggetti vulnerabili. La previsione di modalità protette per i soli testimoni minorenni nei procedimenti per reati sessuali non viola il principio di uguaglianza se risponde a criteri di ragionevolezza legati alle diverse esigenze di protezione.

Domande e risposte

Che cos’è l’incidente probatorio?

L’incidente probatorio è uno strumento processuale che consente di acquisire prove in fase di indagini preliminari, con le garanzie del contraddittorio, quando vi sia rischio che la prova non possa essere assunta in dibattimento. Il risultato entra nel fascicolo del dibattimento.

Quali sono le modalità “protette” per i testimoni vulnerabili?

L’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. prevede che l’incidente probatorio a tutela dei testimoni minorenni possa svolgersi in luoghi diversi dal tribunale, con l’eventuale ausilio di esperti. L’art. 498 prevede modalità di esame adeguate all’età e alle condizioni del minore.

Come sono tutelati gli infermi di mente nel processo penale?

La tutela degli infermi di mente adulti nel processo penale passa attraverso l’ordinaria disciplina dell’art. 392, comma 1, c.p.p. (incidente probatorio “generale”, azionabile quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona non possa essere esaminata in dibattimento per infermità o altro grave impedimento) e attraverso la valutazione discrezionale del giudice sulle condizioni specifiche del caso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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