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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulle norme che limitavano l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento. Le ordinanze erano state sollevate dopo che la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità delle stesse norme, e la questione era quindi già priva di oggetto.

Di cosa si tratta

La legge n. 46/2006 aveva modificato l’art. 593 c.p.p. limitando la possibilità del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento alle sole ipotesi di cui all’art. 603, comma 2, c.p.p. (prove nuove). La Corte costituzionale aveva dichiarato tali norme illegittime con sentenza n. 26/2007. Le ordinanze di rimessione erano state depositate prima di quella sentenza, ma decise dopo.

La questione di legittimità costituzionale

Le Corti d’appello di Trieste e di Perugia avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. (come novellato dalla legge n. 46/2006) e dell’art. 10 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le norme impugnate erano già state dichiarate illegittime dalla Corte con sentenza n. 26/2007, sicché al momento della decisione non vi era più una norma su cui pronunciarsi: la questione era divenuta priva di oggetto.

Il principio

Quando la norma impugnata in una questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata incostituzionale da una precedente pronuncia della Corte, la questione diventa priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Il pubblico ministero può appellare le sentenze di proscioglimento?

Sì, dopo la sentenza Corte cost. n. 26/2007 che ha dichiarato incostituzionale la legge n. 46/2006, è tornata in vigore la disciplina previgente che consentiva al PM di appellare liberamente le sentenze di proscioglimento. L’appello del PM contro le sentenze assolutorie è quindi ora pienamente ammesso.

Cosa prevede l’art. 112 della Costituzione sull’azione penale?

L’art. 112 Cost. stabilisce che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Tra i poteri del PM rientra anche la facoltà di impugnare le sentenze di proscioglimento, poiché ciò fa parte dell’esercizio del suo ruolo nel processo.

Perché le Corti d’appello avevano sollevato una questione già decisa?

Le ordinanze di rimessione erano state depositate prima della sentenza n. 26/2007. Quando la Corte ha deciso le questioni nel 2009, la sentenza n. 26/2007 era già intervenuta, rendendo le questioni prive di oggetto e quindi inammissibili.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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