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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul requisito della cittadinanza italiana per l’assunzione nel personale delle aziende di trasporto in regime di concessione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Di cosa si tratta
L’art. 10, comma 1, n. 1), dell’allegato A al r.d. n. 148/1931 richiedeva la cittadinanza italiana come requisito di ammissione in prova al servizio nelle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione. Un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia aveva impugnato il rifiuto di assunzione da parte di un’azienda di trasporto pubblico che aveva applicato questa disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di La Spezia (giudice monocratico del lavoro) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, n. 1), dell’allegato A al r.d. n. 148/1931, nella parte in cui richiede la cittadinanza italiana per l’ammissione in prova al servizio, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva chiarito adeguatamente in quale modo la norma censurata fosse rilevante nel giudizio principale: l’azione esercitata dal ricorrente era un’azione contro la discriminazione ai sensi dell’art. 44 del Testo unico immigrazione, e il giudice non aveva spiegato in che termini la declaratoria di incostituzionalità avrebbe inciso sul giudizio.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non chiarisce in modo adeguato in qual modo la norma impugnata sia rilevante nel giudizio principale e come una eventuale declaratoria di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione del caso concreto.
Domande e risposte
Il requisito della cittadinanza per i dipendenti di aziende di trasporto pubblico è ancora vigente?
La Corte non si è pronunciata nel merito: la questione è stata dichiarata inammissibile per vizi formali dell’ordinanza di rimessione. La questione sostanziale — se il requisito della cittadinanza per le aziende di trasporto in concessione sia compatibile con i principi di uguaglianza e libertà di lavoro — resta aperta.
Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono lavorare nelle aziende di trasporto pubblico?
In linea di principio, il diritto al lavoro spetta anche agli stranieri regolarmente soggiornanti ai sensi del Testo unico immigrazione. Il problema specifico riguardava una norma risalente al 1931, il cui requisito di cittadinanza potrebbe essere incompatibile con il quadro normativo attuale.
Cos’è l’azione contro la discriminazione ex art. 44 del Testo unico immigrazione?
È uno strumento processuale che consente allo straniero che subisce una discriminazione fondata sulla nazionalità di chiedere al giudice la cessazione del comportamento discriminatorio e il risarcimento del danno. Il giudizio si svolge con rito sommario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, anche in relazione alla nazionalità
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro
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