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Varie corti d’appello avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sul combinato disposto dell’art. 428 c.p.p. (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e dell’art. 10 della stessa legge, che limitavano l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM. La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per difetti formali nella motivazione delle ordinanze.
Di cosa si tratta
La legge n. 46 del 2006 aveva modificato l’art. 428 del codice di procedura penale, limitando fortemente la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. Numerose corti d’appello — Torino, Brescia, Roma, Messina, Salerno, Ancona — avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, lamentando violazioni del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e dell’obbligatorietà dell’azione penale.
La questione di legittimità costituzionale
Le ordinanze di rimessione — in tutto otto, emesse tra il 2006 e il 2008 da sei corti d’appello — impugnavano il combinato disposto dell’art. 428 c.p.p. (come sostituito dall’art. 4 della legge n. 46/2006) e dell’art. 10 della medesima legge (disciplina transitoria), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione presentavano difetti nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza, che non consentivano alla Corte di valutare la questione nel merito. La Corte non si pronuncia quindi sulla conformità a Costituzione della disciplina sull’inappellabilità.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non descrive in modo adeguato il fatto del giudizio principale e non motiva sufficientemente la rilevanza della questione ai fini della decisione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge n. 46 del 2006 sull’appello del PM?
La legge Pecorella aveva introdotto un divieto quasi generalizzato per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per alcuni casi. La Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale in parte questa disciplina con la sentenza n. 26 del 2007.
Perché la Corte non ha esaminato il merito?
Perché le ordinanze di rimessione non soddisfacevano i requisiti minimi di ammissibilità: non spiegavano con precisione quale fosse la fattispecie concreta del giudizio principale né perché la questione fosse rilevante per la decisione.
Cosa significa “rilevanza” di una questione di legittimità costituzionale?
Significa che la risposta della Corte deve poter incidere sull’esito del giudizio a quo: se la norma venisse dichiarata incostituzionale, il giudice potrebbe decidere il caso in modo diverso. Senza questa condizione, la questione è inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra le parti nel processo
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e del contraddittorio
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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