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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 20 del Testo unico dell’imposta di registro: la regola per cui l’imposta si applica guardando soltanto agli elementi desumibili dal singolo atto, senza collegamenti con atti esterni, non viola la capacità contributiva né il principio di eguaglianza.

Di cosa si tratta

In una controversia tributaria tra una società e l’Agenzia delle entrate, la Corte di cassazione dubitava della norma che, dopo le modifiche del 2017-2018, impone di tassare l’atto presentato alla registrazione in base ai soli elementi in esso contenuti, senza considerare atti collegati o il complessivo risultato economico dell’operazione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 e dall’art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte di cassazione, sezione quinta civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Il principio

Nell’imposta di registro, che è imposta d’atto, è legittima la scelta del legislatore di ancorare la tassazione agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, senza estensione ad atti collegati; tale criterio non contrasta con la capacità contributiva né con il principio di eguaglianza.

Domande e risposte

Cosa cambia nell’imposta di registro?

L’imposta va calcolata sugli effetti giuridici del singolo atto registrato, senza ricostruire l’operazione economica complessiva collegando atti diversi.

La norma viola la capacità contributiva?

Secondo la Corte no: l’imposta di registro è un’imposta d’atto e la scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità, senza contrasto con l’art. 53 Cost.

Restano altri strumenti contro l’elusione?

Sì: la Corte richiama la possibilità per l’amministrazione di ricorrere alla disciplina generale dell’abuso del diritto, distinta dall’art. 20.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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